Si tratta di una professione che non passa mai di moda, stante la sua particolare natura e il suo rilievo essenziale, all’interno dei contesti condominiali. Stiamo parlando, ovviamente, dell’amministratore di condominio, ovvero una figura professionale, le cui competenze trasversali, unite ad una auspicata capacità di comunicazione, organizzazione, ascolto e mediazione, sono necessarie per poter svolgere con efficacia il ruolo. Vediamo allora che cosa dice la legge in relazione ai requisiti per diventarlo e alla tipologia di corso da frequentare.
Amministratore di condominio: l’attuale quadro normativo
Oggi la disciplina di riferimento, in tema di requisiti di accesso alla professione di amministratore di condominio, è la legge n. 220 del 2012, ovvero quella che è comunemente denominata “riforma del condominio“. In precedenza, non era necessario avere requisiti ad hoc, per ricoprire tale carica, a parte la professionalità e l’onorabilità che la legge prevede in generale, all’art. 71 bis delle disposizioni attuative del Codice Civile. Da qualche anno, come accennato, il legislatore si è mosso, introducendo norme al fine di garantire maggior professionalità per la figura dell’amministratore di condominio. Infatti, con il successivo decreto ministeriale n. 140 del 2014, è stato finalmente posto un quadro di tassativi requisiti, criteri e modalità di formazione di tali professionisti.
In particolare – secondo la legge vigente – l’amministratore di condominio deve formarsi ed aggiornarsi soltanto se professionista, ovvero se ha scelto tale ruolo come lavoro; ne consegue che nel caso in cui tale figura sia individuata tra gli stessi condomini, non varranno gli stessi obblighi formativi. Tuttavia, è auspicabile che anche l’amministratore-condomino segua corsi di aggiornamento o abbia comunque una preparazione in materia, per non doversi imbattere in eventuali errori e responsabilità verso tutto il caseggiato.
Amministratore di condominio: quali sono i requisiti?
Secondo la legge vigente, sussistono specifici requisiti formali per diventare amministratore di condominio, ovvero per ottenere la correlata abilitazione. Essi attengono sia all’onorabilità, sia alla professionalità di tale soggetto. Eccoli in sintesi:
- godimento dei diritti civili;
- assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- avere ottenuto il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- assenza di applicazione di misure di prevenzione divenute definitive (come ad esempio l’obbligo di firma), a meno che non sia scattata la riabilitazione;
- assenza dall’elenco dei protesti cambiari;
- non essere stati interdetti o inabilitati;
- e, non meno importante, aver frequentato un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore, di cui almeno un terzo mirate ad esercitazioni pratiche, e compiere l’attività di formazione periodica in ambito di amministrazione condominiale per almeno 15 ore all’anno;
Il corso per amministratori: linee essenziali e cenni alle funzioni
Come accennato poco fa, l’amministratore esterno, ovvero colui che ha scelto come lavoro quello di gestire condomini e caseggiati – a differenza dell’amministratore interno ovvero il condomino – è obbligato a formarsi ed aggiornarsi. Secondo il decreto ministeriale n. 140 del 2014, i corsi sono tenuti da enti che possano garantire il rispetto di requisiti attinenti alla competenza e professionalità dei formatori, nonché alle modalità specifiche di erogazione dei corsi. Siti come quello dell’Unai, o dell’Anaci, offrono tutte le informazioni riguardo a struttura ed articolazione di tali percorsi formativi. Questi enti dovranno, in ogni caso, nominare un responsabile scientifico in veste di direttore del corso, e selezionare i formatori in modo attento e dettagliato, tra tutti gli esperti in materia condominiale; inoltre, in un secondo tempo, dovranno rendere noto il programma del corso al Ministero di Giustizia.
D’altra parte, in un corso che può definirsi serio, nulla può esser lasciato al caso, in ragione del fatto che l’amministratore di condominio che ottiene tale qualifica, deve adeguatamente essere formato in vari ambiti: contabile, gestionale, giuridico ecc. Infatti, tutte queste conoscenze sono fondamentali per poter gestire più caseggiati contemporaneamente, come avviene tipicamente per gli amministratori di condominio. In altre parole, la figura di amministratore di condominio è di tipo trasversale e deve saper operare con efficacia in più campi e situazioni. Ricordiamo che un amministratore, tra gli altri compiti, ha quello di regolare la fruizione delle parti comuni condominiali, scrivere e far rispettare il regolamento condominiale, eseguire le delibere assembleari e gli adempimenti fiscali ecc.
L’esame e l’iscrizione al registro telematico
Al termine del corso, sarà possibile sostenere l’esame finale, presso la sede scelta dal responsabile scientifico del corso, il quale peraltro può essere oggi svolto anche online. A seguito dell’esito positivo della prova finale, il neo amministratore di condominio riceverà un attestato ad hoc, che consentirà di comparire nel registro telematico – non albo professionale, si badi bene – degli amministratori condominiali. La professione in oggetto infatti non è ordinistica e non prevede albi. È chiaro che tale registro risulta utile perché la consultazione permette all’interessato di capire se un certo amministratore di condominio è in regola con i requisiti e gli obblighi formativi.
Concludendo, meritano ancora menzione due aspetti prettamente pratici della professione in oggetto:
- il lavoro continuativo come amministratore di condominio implica l’obbligatoria apertura di partita Iva, con versamento dei contributi Inps. È auspicabile anche essere assicurati con un assicurazione ad hoc per questa particolare attività;
- i guadagni di un amministratore di condominio sono estremamente variabili, dipendendo dal numero di appartamenti inclusi nel caseggiato, e dal numero totale degli edifici condominiali gestiti.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it