Girare senza documenti: rischi, cosa accade e chi è esonerato
Girare senza documenti per strada: ci sono rischi di sanzioni? cosa dice la legge vigente in proposito? si può essere esonerati?
Potrebbe succedere a tutti di uscire di casa, passeggiare per strada, entrare in ufficio o andare in un bar, ed accorgersi di non avere con sè i documenti di riconoscimento come la carta di identità, ovvero di girare senza documenti. Per sbadataggine, disattenzione o semplice fretta dovuta magari ad un ritardo, quella appena menzionata è un’eventualità tutt’altro che rara. Vediamo allora se ci sono rischi di sanzioni in queste circostanze e se c’è possibilità di esonero dalla circolazione con i propri documenti.
Girare senza documenti: ci sono rischi?
La domanda è assolutamente legittima: ci sono rischi a girare senza documenti per strada? posso ricevere una multa a seguito di un controllo di routine di polizia o carabinieri?
Ebbene, in estrema sintesi la legge non vincola il cittadino a circolare sempre con i documenti in tasca, a meno che non si debba prendere l’auto (in quest’ultimo caso è necessario infatti avere con sè la patente di guida – clicca qui per le conseguenze in caso di guida con patente dimenticata). Il problema può presentarsi, piuttosto, se ad un normale controllo effettuato da un pubblico ufficiale, il soggetto fermato non rilasci i propri dati. Insomma, non ci sono rischi a girare senza documenti, in quanto non c’è nessuna legge che dispone un reato in queste circostanze.
Ma appunto, in caso di controllo da parte, ad esempio, di un carabiniere, l’interessato dovrà, in mancanza di documento di riconoscimento, fornire sempre e comunque le proprie generalità. Anzi a maggior ragione il cittadino dovrà fornirle, perché trovato senza carta di identità in tasca: sarà quindi necessario identificarsi, rendendo noto all’agente il proprio nome, indirizzo e data di nascita.
Soltanto nel caso di rifiuto di fornire le proprie generalità, il membro delle forze dell’ordine e pubblico ufficiale potrà condurre la persona senza documenti, in commissariato o in caserma. D’altra parte rileva una norma ad hoc, contenuta nel Codice Penale, all’art. 651 (“Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale“). L’articolo menzionato non obbliga a portare sempre con sè i documenti, piuttosto prevede che “chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Insomma è sanzionato soltanto colui che rifiuta di dare le proprie generalità, ove richiesto, ed anche recandosi insieme ad un carabiniere presso la più vicina caserma per il rilascio e la verifica dei dati.
Concludendo, e tornando alla possibilità di esonero menzionata all’inizio, non può che esser data risposta affermativa: qualsiasi cittadino è esonerato dall’obbligo di circolare con i documenti di riconoscimento in tasca, ovvero può circolare senza documenti, salvo però il dovere di fornire le proprie esatte generalità, se richieste da un pubblico ufficiale.
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