Se un dipendente del comparto scolastico è assente per malattia per un periodo non superiore a 10 giorni, come si calcola la retribuzione relativa a questo periodo e quali sono le decurtazioni previste? E nel caso in cui l’assenza per malattia si protragga oltre l’undicesimo giorno?
Per rispondere a queste domande e districarsi nella giungla delle retribuzioni e decurtazioni – tra retribuzione professionale docenti, compenso individuale accessorio e indennità di direzione del Dsga – occorre consultare la normativa in merito: in particolare il DL n. 112/08 (convertito in Legge n. 133/08), e le tabelle vigenti nel CCNL 2016-2018 dell’intero settore.
Vediamo, dunque, di chiarirci un po’ le idee.
Ferie busta paga scuola 2020: primi 10 giorni di malattia, quali decurtazioni?
Per quanto riguarda la normativa vigente in materia di retribuzione e malattia nel comparto scolastico, come anticipato, bisogna fare riferimento alla Legge n. 133/08. L’articolo 71 è dedicato proprio alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Qui leggiamo che “per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni […] nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”.
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Busta paga scuola: cosa succede nei primi 10 giorni di malattia
Ciò significa che nei primi 10 giorni di malattia, il lavoratore percepirà solamente il trattamento economico fondamentale. Ciò avviene anche se il lavoratore è assente per malattia anche per un solo giorno. La decurtazione della retribuzione è applicata ai primi 10 giorni di ogni periodo di malattia. Facendo un rapido esempio, se il periodo di malattia dura dal 1° al 9 febbraio, allora le trattenute sono previste per tutti i giorni del periodo. In caso il periodo di malattia duri dal 1° al 20 febbraio, le decurtazioni si applicheranno per i primi 10 giorni, mentre per gli altri dieci non sarà applicata alcuna decurtazione (fatta eccezione per il trattamento accessorio variabile, che sarà ripristinato dopo l’11° giorno solo se il periodo di malattia durante oltre i 15 giorni lavorativi).
Come ha precisato il Mef in un’apposita informativa del luglio 2008, per il personale del comparto scolastico assente per causa di malattia, nei primi 10 giorni si segnala la riduzione della retribuzione professionale docenti (riservata al personale docente con rapporto a tempo indeterminato, determinato al 31 agosto e determinato al 30 giugno), il compenso individuale accessorio (riservato al personale Ata, i cui compensi sono consultabili nelle tabelle elencate nel CCNL attualmente vigente) e l’indennità di direzione del Dsga.
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Busta paga scuola 2020: le decurtazioni retributive giornaliere
Come ha ricordato ScuolaInforma, facendo riferimento alle tabelle vigenti nel CCNL 2016-2018 di settore, si riassumono di seguito le decurtazioni previsti per i primi 10 giorni di malattia. Le somme sono da intendersi al lordo, mentre per il calcolo delle trattenute giornaliere si divide l’importo in trentesimi.
- Da 0 a 14 anni: RPD 174,50 euro (5,82 euro al giorno);
- Da 15 a 27 anni: RPD 214,80 euro (7,16 euro al giorno);
- Da 28 anni: RPD 273,20 euro (9,11 euro al giorno);
- Area B/C – C.I.A.: 64,50 euro (2,15 euro al giorno);
- Area A/As – C.I.A.: 66,90 euro (2,23 euro al giorno).
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