F24 compensazione oltre 5000 euro, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
F24 compensazione oltre i 5000 euro, arrivano i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’apposita Risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019.
Con la Risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativi alle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta usati in compensazione, con riferimento all’articolo 3 (commi da 1 a 3) del Dl n. 124/2019 che ha apportato alcune novità in materia legate alla procedure da seguire.
F24 compensazione oltre 5.000 euro: cosa dice il Dl n. 124/2019
Il comma 1 del sopraccitato articolo estende ai crediti usati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’Irap (addizionali e imposte sostitutive comprese) l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. In precedenza quest’obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva.
Il comma 2 amplia l’elenco delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Entrando nel dettaglio, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’uso in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti che non sono titolari di partita Iva.
F24 compensazione: obbligo di preventiva presentazione dichiarazione da cui emerge il credito
Il primo capitolo della circolare tratta dell’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito o le compensazioni identificate dai relativi codici tributo classificate nelle categorie:
- Imposte sostitutive;
- Imposte sui redditi e addizionali;
- Irap;
- Iva.
Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno seguente a quello della corretta presentazione della dichiarazione o dell’istanza dalla quale emerge il credito all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo sussiste solamente nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo anno di riferimento risulti di importo complessivamente superiore a 5.000 euro annui. Per ciò che concerne la verifica del superamento di questo limite si precisa che sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.
Si specifica inoltre che i crediti del periodo d’imposta 2018 possono essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.
Obbligo presentazione F24 per compensazione crediti d’imposta
Il secondo capitolo riguarda l’obbligo della presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Si estende infatti a tutti i contribuenti l’obbligo di usare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta.
Tale obbligo sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta finalizzati al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del bonus 80 euro e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati. Nella circolare si ricorda che il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente questi crediti dai successivi pagamenti delle ritenute. Ciò significa che tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello F24 tramite i sopraccitati servizi telematici, nel caso in cui esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici presenti nella tabella allegata alla circolare appartenenti alle categorie:
- Imposte sostitutive;
- Imposte sui redditi e addizionali;
- Irap;
- Iva;
- Agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- Sostituti d’imposta.
Inoltre, il modello F24 può essere anche presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in queste modalità:
- Dal contribuente o dal sostituto d’imposta usando i servizi F24 Web o F24 Online;
- Tramite intermediario abilitato.
Le tabelle con i codici tributo
Per quanto riguarda i codici per utilizzo credito in compensazione vi rimando alle apposite tabelle incluse nella Risoluzione dell’AdE n. 110 del 31 dicembre 2019, che potete consultare integralmente cliccando su questa pagina.
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