Autovelox dietro guardrail addio: cosa cambia da gennaio 2020
Autovelox dietro guardrail, novità dalla giurisprudenza: si può annullare la multa emessa tramite autovelox nascosto e non visibile. Ecco perchè.
Vi sono altre importanti novità in arrivo in materia di multe emesse dagli autovelox, ovvero le apparecchiature elettroniche che misurano la velocità dei mezzi su strada. Infatti, saranno da considerarsi nulle tutte le multe per eccesso di velocità, nel caso in cui l’autovelox sia ben mimetizzato e nascosto nella vegetazione o dietro il guardrail. Vediamo più da vicino perché.
Autovelox dietro guard-rail: il ricorso contro la multa è accoglibile
Come accennato, gli automobilisti da questo mese avranno la possibilità concreta di fare ricorso e di vincerlo, contro la multa notificata per eccesso di velocità, laddove l’autovelox sia stato “astutamente” celato nel verde oppure dietro un guardrail o altre barriere. Lo scopo è evidente: far sì che l’apparecchiatura non sia individuata dall’automobilista, non incentivato così a decelerare. In altre parole, l’autovelox per poter consentire multe valide e legittime, dovrà sempre essere ben esposto, visibile e preventivamente segnalato.
Tale principio è stato evidenziato recentemente dalla giurisprudenza, in particolare da una sentenza di un giudice di pace campano. In sostanza, è stato sancito che una multa dovuta alla rilevazione da parte di un autovelox nascosto ed anzi fuori dalla sede stradale, è da ritenersi come priva di effetti, tanto che con ricorso al giudice di pace, l’automobilista potrà ottenerne l’annullamento.
La ragione di tale decisione è da individuarsi nella violazione di una norma di legge che afferma che tutti gli autovelox debbano essere sempre ben visibili e segnalati, anche con cartelli o segnalazioni luminose. In particolare, la norma violata è l’art. 3 comma 1 della legge n. 160 del 2007, inerente “disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione“. In tale articolo si trova infatti scritto che: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi“.
Pertanto, si tratta di un caso di illegittimità della multa autovelox, facilmente contestabile con successo, in virtù di questa previsione legislativa e di quanto recentemente chiarito in giurisprudenza. Concludendo, da tale giurisprudenza si coglie inoltre che l’obbligo che il Comune deve rispettare, ovvero rendere riconoscibili e individuabili gli autovelox, è da applicarsi sia per gli apparecchi fissi che per quelli mobili, senza alcuna distinzione dato che nella legge stessa tale distinzione non compare.
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