Bolletta acqua condominio: suddivisione spese millesimi, la sentenza

Pubblicato il 9 Gennaio 2020 alle 13:13 Autore: Guglielmo Sano

Bolletta acqua condominio: come ci si comporta con le spese relative al consumo idrico se non sono installati dei contatori?

Condomini
Bolletta acqua condominio: suddivisione spese millesimi, la sentenza

Bolletta acqua condominio: come ci si comporta con le spese relative al consumo idrico se non sono installati dei contatori? Ecco cosa dice la legge in merito.

Bolletta acqua: l’assenza di strumentazioni di rilevazione

Se in un condominio non sono stati installati, e magari non possono essere installati a causa della conformazione dell’impianto idrico, i ripartitori come si va a dividere le spese della bolletta per l’acqua? Essa deve avvenire in base al numero degli inquilini o in base alle quote di proprietà? Per rispondere alla domanda bisogna prendere come riferimento l’articolo 1123, comma 1 del Codice Civile. In base a esso, in assenza di disposizioni regolamentari, specifiche delibere e rilevata l’impossibilità di installare dei ripartitori, perché la ripartizione sia da considerarsi corretta deve essere effettuata in base ai valori millesimali di proprietà.

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La logica della norma è chiara: solo un contatore permette di addebitare i costi in maniera puntuale per ogni singola unità abitativa (con la ripartizione dei costi per millesimi di proprietà da utilizzare solo per le parti comuni del condominio). Tuttavia, secondo una certa lettura sempre dello stesso articolo è possibile ripartire il costo del rifornimento idrico in modo diverso, cioè in parti uguali per ciascuna unità abitativa, se viene approvata a maggioranza una delibera condominiale.

Cosa dice la Cassazione in merito?

La sentenza 17557/2014 della Cassazione, però, ha stabilito che la suddivisione dei costi per il rifornimento idrico in assenza di contatori va effettuato esclusivamente in base al valore di ciascuna unità immobiliare rispetto all’intero condominio. Dunque, gli Ermellini affermano il principio della ripartizione proporzionale dei costi in base ai millesimi di proprietà come stabilito dal comma 1 dell’articolo 1123 del Codice Civile.

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Tale pronunciamento rende illegittimo qualsiasi altro tipo di ripartizione, anche se adottato a maggioranza, compreso quello della suddivisione dei costi per il numero degli “abitanti” del condominio (magari esentando gli appartamenti rimasti vuoti). E ancora: gli alti giudici tengono a sottolineare come tale metodo “appare inidoneo, per la sua irrazionalità, a fissare un congruo rapporto tra la spesa e l’uso individuale”.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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