Estinzione anticipata finanziamento: banca non rimborsa cliente. Cosa fare

Cosa accade se la banca non rimborsa il cliente nonostante l’estinzione anticipata del finanziamento e come tutelarsi? Ecco cosa occorre sapere.

Estinzione anticipata finanziamento banca non rimborsa
Estinzione anticipata finanziamento: banca non rimborsa cliente. Cosa fare

Un cliente si reca presso una banca per chiedere un finanziamento di un determinato importo e per una specifica durata e paga le spese di istruttoria. Tuttavia, il cliente decide anzitempo di estinguere anticipatamente il finanziamento e richiede la restituzione delle spese istruttorie, facendo fede alla recente direttiva europea del 2019, nonché alle autorità preposte italiane. La banca però decide di non rimborsare il cliente, affermando che le spese istruttorie non possono essere rimborsate perché sono servite per sostenere i costi del contratto e i vari bolli applicati. Cosa fare in questo caso?

Estinzione anticipata finanziamento: la sentenza della Corte di giustizia europea

Bisogna innanzitutto guardare alla normativa di riferimento, che si traduce in primis nella sentenza n. 383 dell’11 settembre 2019 Lexitor della Corte di Giustizia Europea, che ha decretato come nell’eventualità di estinzione anticipata dei finanziamenti, debba esserci una riduzione di tutti i costi anticipati, senza distinzione tra quelli recurring (interessi, costi assicurativi) e quelli up front (commissioni e spese di istruttoria).

La conferma di Banca d’Italia

Dopo l’ufficializzazione della direttiva europea, anche Banca d’Italia ha comunicato agli operatori lo stesso concetto, affermando che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, tutti i costi anticipati devono essere restituiti in maniera proporzionale alla durata effettiva del finanziamento.

Estinzione anticipata finanziamento: cosa dice l’Arbitro Bancario Finanziario

Ultimo ma non per importanza l’Arbitro bancario finanziario, che con la recente decisione n. 2625 datata 11 dicembre 2019, ha applicato quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, con riferimento a tutti i finanziamenti stipulati dopo il maggio del 2010. “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di giustizia europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

Finanziamento ed estinzione anticipata: come tutelarsi dal mancato rimborso

Se la banca non dovesse rimborsare quanto dovuto, in caso di estinzione anticipata del prestito, il cliente avrà tutto il diritto di ricorrere all’Arbitro bancario finanziario e farsi corrispondere quanto spetta, alla luce della recente giurisprudenza favorevole.

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