Con l’entrata in vigore della cosiddetta riforma del condominio, ovvero la legge n. 220 del 2012 dal titolo Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, oggi la detenzione di animali in condominio è, in via generale, pienamente ammessa e, pertanto, il regolamento condominiale si deve sempre adeguare a ciò. Vediamo allora quali sono i tratti essenziali della normativa in merito, in modo che ogni proprietario di uno o più animali conosca i diritti da far valere, ma anche i doveri nei confronti degli altri condomini.
Regolamento condominiale e animali: la svolta di qualche anno fa
Come accennato, oggi è possibile tenere liberamente un animale domestico in qualsiasi contesto condominiale, essendo caduto il divieto di detenzione animali in virtù della legge di riforma della materia condominiale. Si fa riferimento, in particolare, all’art. 16 della suddetta legge del 2012, il quale modifica in modo sostanziale l’art. 1138 del Codice Civile sul regolamento condominiale, aggiungendo l’ultimo comma che introduce la seguente disposizione: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.
La situazione è quindi profondamente cambiata rispetto agli anni precedenti a questa riforma, dato che prima del 2012 non era raro trovare annunci dei condomini in cui era imposto il divieto di detenzione animali domestici per gli inquilini.
In base alla riforma condominiale, ogni condomino può oggi avere animali nella propria abitazione, ma è libero anche di farli circolare nelle parti comuni, come giardino condominiale e ascensore, a patto che siano adempiuti i doveri di rispetto dell’incolumità, tranquillità e libertà di tutti gli altri condomini. Anzi, ogni delibera dell’assemblea condominiale che determini privazioni o divieti nei confronti dell’animale – ad esempio limiti la sua circolazione nelle parti comuni – è pertanto annullabile dal magistrato.
In queste circostanze, il padrone dovrà fare ricorso in tribunale entro 30 giorni dalla data della delibera stessa (oppure dalla data della comunicazione della delibera, nel caso fosse assente). Ma non solo: se nel corso dell’assemblea sono stati deliberati limiti alla libertà dell’animale domestico, senza che lo specifico argomento fosse stato incluso nel cosiddetto “ordine del giorno”, la decisione è di per sé già nulla e non richiede quindi l’intervento del giudice per annullarla.
In tali casi, è sufficiente inviare una lettera raccomandata a/r all’amministratore condominiale, al fine di ricordargli l’invalidità della decisione assembleare.
Quali sono i doveri per i proprietari?
Se oggi la regola generale è quella della libera detenzione di animali domestici in condominio, è però opportuno focalizzarsi su alcuni obblighi essenziali, che i proprietari debbono osservare al fine di garantire rapporti pacifici e sereni con tutti gli altri condomini.
Tali obblighi sono imposti dalla legge, a prescindere dal testo del regolamento condominiale. Facciamo allora un elenco schematico dei principali doveri in materia:
- anzitutto, il proprietario deve vigilare sull’animale in modo che non arrechi nessun danno alle parti comuni o agli altri e non sporchi; da ciò l’obbligo di portare con sé museruola (in caso di animali potenzialmente aggressivi), busta e paletta per i bisogni dell’animale. È sempre consigliato rispettare questi obblighi, al fine di evitare richieste di allontanamento dell’animale, effettuate dagli altri condomini. Senza contare che il proprietario è considerato responsabile sia dal lato civile, sia dal lato penale, in caso di danni o lesioni a persone o cose, dovendo quindi risarcire;
- il proprietario è responsabile anche laddove l’animale emetta rumori molesti oltre la normale tollerabilità o odori sgradevoli (si fa riferimento all’844 c. c. inerente le cosiddette “immissioni”). Anzi, ai sensi dell’art. 700 del Codice di Procedura Civile, il condominio può domandare al giudice l’allontanamento dell’animale dall’abitazione, ovvero può domandare un provvedimento cautelare d’urgenza;
- come sottolineato dalla Corte di Cassazione, è compito e dovere del proprietario dell’animale ridurre al minimo le occasioni di disturbo alla quiete delle altre persone residenti nel condominio, facendo in modo che l’animale non si agiti o diventi aggressivo. Il regolamento condominiale non può però vietare rumori naturali dell’animale, come ad esempio il comune abbaiare;
- tuttavia, in ipotesi di immissioni particolarmente rumorose è ammesso ipotizzare il reato di “disturbo del riposo delle persone” (di cui all‘art. 659 Codice Penale), a patto però che tale disturbo sia prodotto ad un numero indefinito di persone;
- l’art. 672 del Codice Penale, relativo all’Omessa custodia e mal governo di animali, impone che è vietato abbandonare per un lungo periodo gli animali domestici nella propria abitazione. In tali circostanze, potrebbe infatti scattare il reato di omessa custodia, punito con la multa fino a 258 euro;
Concludendo, è insomma chiaro che la legge, in tema di detenzione animali domestici, non lascia praticamente nulla al caso e al diritto di tenere un animale in condominio, si contrappongono tutta una serie di doveri; è altrettanto vero però che se il regolamento condominiale non può vietare di tenere animali, lo può fare invece il contratto di locazione, ovvero il locatore può vietare all’inquilino di tenere uno o più animali in casa. È tuttavia necessario che vi sia in merito una specifica clausola scritta nel contratto di affitto.
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