Visita fiscale: malattia per causa di servizio, arriva il medico?

Pubblicato il 13 Gennaio 2020 alle 09:10 Autore: Daniele Sforza

Chiarimenti sulla visita fiscale Inps: nel caso in cui il dipendente sia malato per causa di servizio si è esonerati dalla reperibilità e dal controllo?

Visita fiscale malattia per causa di servizio
Visita fiscale: malattia per causa di servizio, arriva il medico?

In merito alla visita fiscale Inps sorgono ancora alcuni dubbi da parte dei dipendenti in merito alle cause di esenzione dalla reperibilità fiscale, se non dal controllo stesso. Non resta dunque che riepilogare tutte le informazioni utili sull’argomento e cercare di capire se per un dipendente assente per malattia per causa di servizio sia prevista la reperibilità fiscale e quindi la visita medica di controllo.

Assenza visita Inps: motivi e cause

Si può essere assenti alla visita fiscale Inps prevista solo se ci si è sottoposti a un ricovero ospedaliero oppure se si è assenti per un giustificato motivo che abbia determinato l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio. Il motivo giustificato deve tuttavia ricorrere principalmente in alcune precise situazioni: cause di forza maggiore e situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del dipendente altrove. Tra le situazioni che potrebbero verificarsi vi è anche quella che riguarda la coincidenza oraria di visite specialistiche e accertamenti che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli della reperibilità fiscale (tale fattispecie va provata).

Visita fiscale con malattia per causa di servizio?

Ad ogni modo, sono da elencare anche le cause di esonero dalla reperibilità fiscale, che risultano essere le seguenti:

  • Patologie gravi richiedenti terapie salvavita;
  • Stati patologici connessi alla situazione di invalidità pari o superiori al 67%;
  • Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella tabella E dello stesso decreto.

Quanto sopra scritto significa che per la malattia per causa di servizio è previsto l’esonero dalla reperibilità fiscale, ma non dalla visita fiscale. Ciò vuol dire che la visita medica di controllo può comunque essere richiesta ed effettuata negli orari specifici. Solo, in caso di assenza, non sono previste sanzioni nei confronti del dipendente.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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