Detrazioni fiscali lavoro dipendente 2020: importo, requisiti e quanto spetta

Pubblicato il 13 Gennaio 2020 alle 13:40 Autore: Guglielmo Sano

La Legge di Bilancio 2020 non ha modificato la normativa riguardante le detrazioni fiscali che spettano ai lavoratori dipendenti

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Detrazioni fiscali lavoro dipendente 2020: importo, requisiti e quanto spetta

La Legge di Bilancio 2020 non ha modificato la normativa riguardante le detrazioni fiscali che spettano ai lavoratori dipendenti in base all’articolo 13 del TUIR, il Testo Unico sulle imposte sui redditi.

Detrazioni fiscali: quanto spetta?

Le detrazioni fiscali per i lavoratori dipendenti, come si diceva, sono disciplinate dal comma 1 dell’articolo 13 del TUIR. Quest’ultimo stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi spetta una detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell’anno pari a 1880 euro se il reddito complessivo non supera 8mila euro (in generale la detrazione non può essere inferiore ai 690 euro, non può essere inferiore ai 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato).

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Invece, spetta una detrazione di 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro. Infine, la detrazione spettante è di 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.

A chi spettano?

In sostanza, le suddette detrazioni fiscali spettano a tutti i lavoratori subordinati con qualsiasi formula contrattuale. Possono fruire delle stesse, però, anche coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente come: soci di cooperative, percettori di borse di studio, collaboratori con contratto a progetto o co.co.co, sacerdoti, titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare, lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

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Detto ciò, bisogna considerare 31 giorni di detrazioni nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre, 30 giorni di detrazioni nei mesi di aprile, giugno, settembre e novembre e 28 (o 29) giorni di detrazioni nel mese di febbraio.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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