Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l’Inps ha fornito importanti informazioni sul bonus Inps pensioni 2020, con riferimento alla Legge n. 128/2019, incentrata sulle Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. L’indennizzo previsto dalla Legge n. 145/2018 (art. 1, commi 283-284) si estende anche ai soggetti che hanno chiuso l’attività commerciale tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Coloro ai quali è stata rigettata la domanda di indennizzo presentata prima dell’entrata in vigore della Legge n. 128/2019 dovranno aspettare il riesame delle stutture territoriali, con la possibilità che la domanda venga riaccolta. Novità importanti anche per quanto riguarda l’estensione della platea dei benificiari: esercenti, rappresentanti di commercio, titolari o coadiutori potranno infatti ricevere il bonus INPS pensioni di 513 euro per la chiusura della loro attività. Tra i requisiti, però, c’è quello di aver superato il sessantaduesimo anno di età per gli uomini (il cinquantasettesimo per le donne) e l’aver maturato almeno 5 anni di contributi tramite la gestione separata INPS al momento della chiusura.
Bonus Inps pensioni: indennizzo per cessazione attività commerciale, da quando
Il primo capitolo della circolare riguarda il nuovo ambito di applicazione delle disposizioni sull’indennizzo per cessazione di attività commerciale. A tal proposito l’Inps rimanda alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019 sulla quale è stata pubblicata la legge n. 128/2019, avente come oggetto le Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Qui si stabilisce che, allo scopo di sostenere le aziende che hanno cessato l’attività commerciale, il relativo indennizzo è riconosciuto anche ai soggetti in possesso dei requisiti che hanno chiuso la propria attività tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. A partire dal 3 novembre 2019, quindi, i soggetti che hanno cessato l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017 possono presentare domanda di indennizzo, a condizione che siano in possesso dei requisiti.
Conguaglio pensione 2020: importo ridotto sul conto, niente avviso Inps
Domande di indennizzo presentate e rifiutate prima di novembre 2019, cosa accade
Il secondo capitolo della circolare riguarda le domande di indennizzo presentate prima dell’entrata in vigore della legge del novembre 2019, che sono state rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con la motivazione che il soggetto ha cessato in via definitiva l’attività prima del 1° gennaio 2019. Per queste domande ci sarà un riesame da parte delle Strutture territoriali e i diretti interessati ne saranno tempestivamente informati. Infatti, si legge nella circolare, “le domande di indennizzo ricadenti nella fattispecie in argomento e giacenti presso le Strutture territoriali devono essere definite sulla base dei criteri esposti nella presente circolare”. Al tempo stesso, le domande “pendenti presso la Direzione centrale Pensioni – Area Contenzioso dell’AGO – in attesa di essere esaminate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, dovranno essere nuovamente inviate alle Strutture territoriali di competenza per valutarne l’accoglimento”. In ogni caso la decorrenza dell’indennizzo sarà collocata al 1° dicembre 2019.
Indennità di accompagnamento: errori domanda inviata, quali sono
Bonus Inps pensioni: a chi spetta, requisiti richiesti
Il bonus Inps pensioni, che ricordiamo corrispondere a un importo di 513 euro erogabile fino all’età del pensionamento, spetta ai seguenti soggetti:
- Titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
- Esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Agenti e rappresentanti di commercio.
Il requisito anagrafico richiesto è di 62 anni di età al momento della chiusura dell’attività per gli uomini, che scende a 57 anni per le donne. Inoltre, occorrerà avere almeno 5 anni di contributi dal momento della chiusura alla gestione separata degli esercenti attività commerciali. Il bonus spetta solo in caso di chiusura dell’attività e non di cessione della stessa. Ciò sarà certificato dalla consegna del modello SCIA al Comune di riferimento e dalla cancellazione dell’attività dal Registro delle Imprese.
Per presentare domanda, sarà necessario compilare il modello AP95, allegare i documenti richiesti e inviare tutto all’Inps.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it