Il congedo obbligatorio paternità si estende nel 2020, in attesa che il Parlamento recepisca la direttiva europea sulla conciliazione vita-lavoro. La novità è inclusa in un passo nella Legge di Bilancio e si può consultare all’art. 1 comma 342 della Legge n. 160/2019. Dal 2017 a oggi il congedo di paternità ha registrato una estensione di più giorni fino ad arrivare a oggi, nel 2020, a 8 giorni (7+1). Andiamo a vedere la novità nel dettaglio.
Congedo obbligatorio paternità: cosa dice la Legge di Bilancio 2020
Il sopraccitato articolo della Legge di Bilancio va a modificare l’articolo 1 comma 354 della Legge n. 232/2016, estendendo la proroga anche al 2020 e incrementando il numero dei giorni, che da cinque giorni per l’anno 2019 passano a “sette giorni per l’anno 2020”. Ciò significa che il padre lavoratore dipendente ha diritto a 7 giorni di congedo di paternità in occasione del lieto evento, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
Congedo obbligatorio paternità: la durata dal 2017 a oggi
Si ricorda che nel 2017 la durata del congedo di paternità era di 2 giorni, mentre nel 2018 è aumentata a 4 giorni più 1 in sostituzione della madre relativamente al periodo a lei spettante, e infine a 5 giorni (+1) nel 2019. Ora, nel 2020, l’incremento è stato di ulteriori 2 giorni, a cui si aggiunte un ulteriore giorno da prendersi in accordo con la madre e in sua sostituzione sempre relativamente al periodo di astensione che le spetta. Ciò porterà un padre lavoratore dipendente a poter fruire di 8 giorni di congedo di paternità nel 2020 (7+1 facoltativo).
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La direttiva Ue sul tema
Si tratta di un ulteriore passo avanti sul tema, in attesa che il Parlamento recepisca la direttiva Ue (n. 1158/2019) in merito alla conciliazione vita-lavoro e che prevede l’istituzione di almeno 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita del figlio, con retribuzione da corrispondersi allo stesso livello del congedo per malattia.
La normativa
Per ciò che concerne la normativa sul congedo di paternità, si rimanda invece al Decreto del Ministero del Lavoro del 22 dicembre 2012, in cui si prevede che per il periodo di congedo di paternità il lavoratore abbia diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione e a carico dell’Inps.
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