Strumenti di offesa personale: quali sono e cose dice la legge italiana
Strumenti di offesa personale: come sono classificati e la distinzione tra armi proprie ed armi improprie. Le regole in materia di detenzione e porto.
Il reato di lesioni personali, come anche quello di percosse, sono disciplinati compiutamente nel Codice Penale, insieme a tutte le varie pratiche. È chiaro che l’intento del legislatore è quello di reprimere ogni tipo di condotta tale da arrecare danno, anche fisico, ad una o più persone. E, per raggiungere questo scopo, le norme vigenti disciplinano anche in materia di strumenti di offesa, ovvero nell’ambito di tutti quegli oggetti che, per loro particolare natura, sono idonei ad offendere e quindi a procurare un pregiudizio fisico a qualcuno. Facciamo allora chiarezza su quelli che sono gli strumenti di offesa e su cosa la legge penale dice in proposito.
Strumenti di offesa: di che si tratta?
Una fondamentale differenza, di cui la legge tiene conto, è quella tra strumenti di offesa ideati apposta per arrecare danno ad una o più persone e strumenti che, pur non avendo questa natura, sono comunque idonei allo stesso scopo: si tratta della distinzione tra armi proprie e armi improprie. Nella prima categoria, com’è intuibile, rientrano strumenti come le pistole o le bombe (ovvero le cosiddette armi da fuoco), ma anche strumenti come spade o archi (ovvero le cosiddette armi bianche). L’essenziale differenza tra armi da fuoco e armi bianche è che le prime sfruttano l’effetto della esplosione o deflagrazione, ovvero il progresso tecnologico che è alla base della produzione di queste armi; le seconde, ben più antiche, si basano invece sulla forza e abilità dell’utilizzatore.
Gli strumenti di offesa più tipici e ben conosciuti dallo stesso legislatore penale, sono quindi le armi proprie che, al loro interno, includono varie sotto-categorie come, ad esempio, le armi bianche corte o lunghe, le armi da lancio o da taglio ecc.
Come accennato, strumenti di offesa sono anche le armi improprie, vale a dire strumenti che non hanno come finalità tipica quella di nuocere a qualcuno, ma che potenzialmente possono farlo (ad esempio, catene, martelli ecc.).
La disciplina del porto d’armi: come funziona?
È chiaro che la legge penale si occupa sia della possibilità di ottenere un’arma che della detenzione effettiva degli strumenti di offesa. Tanto che, in base alla normativa sul porto d’armi (sia da fuoco, sia bianche), è necessaria una specifica licenza di detenzione legale di uno strumento d’offesa come un’arma propria.
Per detenere un’arma propria ed essere in regola con la legge, bisognerà allora rivolgersi alla questura competente per territorio, al fine di ottenere una autorizzazione ad hoc. Due sono le possibili ipotesi di autorizzazione:
- rilascio di porto d’armi (che consente il trasporto all’esterno dell’arma, ma solo per la specifica ragione alla base del rilascio del porto d’armi stesso, come ad esempio la difesa personale o l’uso sportivo)
- nulla osta all’acquisto e detenzione di armi proprie (il quale consente esclusivamente l’acquisto dell’arma propria e la detenzione in casa).
Comunque, la legislazione in materia di strumenti di offesa impone che dopo aver comprato un’arma, entro tre giorni, sia fatta formale denuncia della detenzione alle forze dell’ordine.
Armi improprie e liberamente acquistabili: la legge sul punto
Come accennato in precedenza, anche le armi improprie sono considerabili strumenti di offesa: tuttavia la legge non le ritiene equivalenti alle armi proprie. Di conseguenza, per detenere le armi improprie, come seghe o catene, non è necessario osservare le norme in materia di porto d’armi e nulla osta. Insomma, si è liberi di acquistare e detenere tale tipo di armi.
Ma c’è un particolare non di poco conto: secondo la Corte di Cassazione, la circolazione per strada o in altro luogo pubblico con un’arma impropria (ad esempio una mazza da baseball) è reato, laddove il porto all’esterno della propria casa, non sia giustificato da valida motivazione. Pertanto se è vero che per le armi improprie non valgono le regole in tema di licenza o nulla osta o denuncia alle autorità, è però altrettanto vero che il porto all’esterno è limitato.
Concludendo, la legge vigente conosce anche delle armi che, pur non essendo formalmente armi improprie – anzi essendo idonee per loro natura a cagionare un danno – sono comunque liberamente acquistabili, senza dover osservare le specifiche norme in tema di nulla osta o porto d’armi. Ciò in ragione della loro oggettiva ridotta capacità di offendere. Si tratta, ad esempio, delle bombolette spray urticante o dei dissuasori elettrici.
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