Il beneficio di inventario consiste, di fatto, in un’apposita regola civilistica che tutela la posizione dell’erede rispetto ad eventuali debiti del defunto. Vediamo di seguito di che cosa si tratta esattamente, come funziona e quali sono aspetti positivi e negativi dell’istituto.
Beneficio di inventario: di che si tratta?
Come anticipato, il beneficio di inventario è una sorta di regola di “garanzia”, dato che consiste in una dichiarazione resa con atto pubblico da parte dell’erede, attraverso cui l’accettazione dell’eredità del defunto è effettuata, ma appunto con beneficio di inventario. Ciò significa che l’atto del beneficio di inventario permette all’erede o agli eredi di non confondere il proprio patrimonio con quello del de cuius. La ragione è semplice: ricevere la quota ereditaria senza dover fronteggiare eventuali pendenze debitorie del defunto, superiori al patrimonio di fatto ereditato.
In altre parole, attraverso tale meccanismo di accettazione con beneficio di inventario – detta anche “accettazione beneficiata” – l’erede può decidere di tener distinto il proprio patrimonio (come ad esempio il conto corrente bancario, l’abitazione ecc.) da quello che è ereditato, con la conseguenza che i creditori del debitore defunto possano aggredire esclusivamente quest’ultimo e non il patrimonio dell’erede.
In mancanza di beneficio di inventario, l’erede si esporrebbe alle pretese dei creditori anche con i suoi beni personali, dato che – in via generale – ad un erede non va solo la parte “attiva” proveniente dal defunto (denaro, gioielli, case ecc.), ma anche la parte “passiva”, in base ovviamente alla quota di eredità a lui attribuita. Quindi è ben chiara l‘utilità della regola dell’accettazione di eredità con beneficio di inventario: è separato il patrimonio dell’erede, di cui era già titolare prima della morte del de cuius, da quello collegato alla successione e alle quote ereditarie. Ne consegue che i creditori conservano di certo il loro diritto di credito, ma possono farlo valere pignorando soltanto i beni ereditati e non quelli propri dell’erede.
Vantaggi e svantaggi in sintesi
Ricapitolando, vediamo ora quali sono i pro e i contro dell’utilizzo della regola del beneficio di inventario. Cominciamo con i vantaggi, che elenchiamo in sintesi:
- l’erede non corre il pericolo di veder pignorati i propri beni come casa di proprietà o conto corrente, di cui era già titolare prima dell’accettazione; e i creditori, neanche volendo, non potranno in alcun modo rivalersi sui suoi beni;
- l’accettazione con beneficio di inventario permette, in ogni caso, la conservazione di tutti i diritti che l’erede aveva verso il defunto;
- la legge in materia non sottrae la pensione di reversibilità all’erede, in caso di esercizio della regola del beneficio di inventario;
A questi indubbi vantaggi si contrappongono però diversi svantaggi, ovvero alcuni adempimenti ed operazioni formali, che se non svolti correttamente e nei tempi previsti non consentono di avvalersi di tale beneficio. Risultato: l’erede risponderebbe – per i debiti del defunto – anche con il suo patrimonio personale. Vediamo in sintesi quali sono gli obblighi ed adempimenti più importanti:
- dovere di rendere nota l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni, per non rischiare di essere considerato erede puro e semplice; la legge prevede inoltre tempi più ristretti e non superiori a qualche mese, nel caso in cui l’erede è già nel possesso dei beni del de cuius (pensiamo al caso tipico del vedovo o della vedova convivente prima del decesso);
- l’erede deve ricevere autorizzazione ad hoc, da parte del tribunale, laddove intende trasferire o sottoporre a ipoteca i beni ereditati;
- la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va obbligatoriamente inclusa nel registro delle successioni, contenuto nella cancelleria del tribunale del luogo in cui è stata avviata la successione ereditaria. Ma non solo: tale dichiarazione va anche trascritta nei registri immobiliari del posto in cui è stata avviata la successione, a cura del cancelliere. È utile ricordare che la trascrizione in oggetto va fatta anche se nell’eredità non vi sono beni immobili come case o terreni;
- l’erede con beneficio di inventario è obbligato a rendere il conto della propria gestione ai creditori, rispettando il termine fissato dal giudice o comunque pattuito. Se non lo rispetta, sarà esposto alle pretese dei creditori con i suoi beni personali;
Concludendo, c’è un ulteriore caso in cui il l’erede con beneficio resta esposto, con i suoi beni personali, alle pretese dei creditori del debitore defunto. Infatti, dell’amministrazione dei beni ereditati dal de cuius, l’erede con beneficio di inventario è responsabile esclusivamente per colpa grave. Ne consegue che in questo caso deve risarcire il danno patito dai creditori, anche con i suoi beni.
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