Il Consiglio regionale della Campania ha approvato, il 12 marzo scorso, una nuova legge elettorale…
…che conferma la scelta per il sistema elettorale proporzionale previsto dalla legge 108/1968, ma che ne innova significativamente la disciplina, configurando in maniera più concreta la possibilità di una c.d. “democrazia paritaria” nella Regione.
Vale allora la pena di interrogarsi sulla legittimità di simili riserve di quote per il sesso femminile che, di fatto, spesso implicano un più o meno latente contrasto fra principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale: art. 3 comma 1 (uguaglianza formale) e art. 3 comma 2 (uguaglianza sostanziale). Non a caso, il Governo Berlusconi ha sollevato una questione di legittimità costituzionale proprio rispetto alla legge regionale campana n. 4/2009 ed è così intervenuta la Consulta con la sentenza n. 4/2010 dello scorso 15 gennaio. Si ricorda che disposizioni normative finalizzate all’attribuzione di una percentuale di seggi o di candidature ad un genere specifico sono rinvenibili già in leggi come la n. 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), la n. 43/1995 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e la n. 277/1993 (Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati). Sebbene tali discipline siano state dichiarate incostituzionali dalla famosa sentenza della Consulta n. 422 del 1995, con riferimento al giudizio di costituzionalità sulla nuova legge elettorale campana deve essere preso in considerazione il mutamento del quadro di riferimento costituzionale intervenuto nell’ultimo decennio, così come il conseguente precedente giurisprudenziale creatosi. Infatti, con le leggi costituzionali nn. 2/2001 e 3/2001 prima e con la riforma dell’art. 51 della Costituzione poi (legge costituzionale n. 1/2003), il Legislatore sembra aver perseguito l’obiettivo di fornire alle c.d. quote elettorali un’adeguata copertura costituzionale, rifiutando il concetto di “rappresentanza sociologica” o “a specchio” da un lato, e cercando di riparare alle lacune di una rappresentanza ideale che non riesce a concretizzarsi dall’altro. Conseguentemente, con la sentenza n. 49/2003, la Consulta ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità della legge elettorale statutaria della Regione Valle d’Aosta del 22 luglio 2002, con la quale si prevedevano liste di candidati per l’elezione del Consiglio regionale necessariamente comprensive di candidati di entrambi i generi, pena l’esclusone dalla competizione. Anche a seguito di tale decisione giurisprudenziale sono state quindi adottate leggi simili nelle Regioni Puglia (n. 2/2005), Lazio (n. 2/2005), Sicilia (n. 7/2005) e Toscana (n. 25/2004), senza che alcuna questione sia stata poi sollevata di fronte alla Corte costituzionale.
In sostanza, queste sembrano essere state le considerazioni della Consulta che, con la sentenza del 15 gennaio 2010, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania del 27 marzo 2009, questione promossa, in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. Una sentenza che motiva la legittimità della doppia preferenza di genere fondandola su due norme costituzionali (artt. 51 e 117 comma 7) promuoventi un riequilibrio della rappresentanza politica rispettosa del principio di uguaglianza fra i generi. In tal senso, ciò che conta in termini di giustizia non è tanto il superamento della contingente sotto-rappresentanza femminile, quanto la promozione, garantita da copertura costituzionale, di un meccanismo re-distributivo delle possibilità di accesso per tutti al sistema di decisione politica che determini una partecipazione e così anche una realizzazione della rappresentanza politica sostanzialmente, e non solo formalmente, rispettosa del principio di uguaglianza tra i generi.