Visita fiscale Inps: data mining assenze per malattia, come funziona
Ci sono novità per i docenti in merito alla visita fiscale Inps: gli insegnanti, infatti, rientrano nel data mining dell’Istituto. Come funziona.
In merito alla visita fiscale Inps ci sono novità importanti per i docenti, che vengono inseriti nel data mining dell’Istituto previdenziale. Ma cos’è il data mining dell’Inps e cosa comporta per i lavoratori? Si tratta di un sofisticato sistema che si basa sulla valutazione di alcuni dati sensibili legati alla malattia del lavoratore e tramite questi sarà in grado di indirizzare il medico fiscale a una visita più opportuna. Il sistema, invero è già in vigore a partire dal 2011 e consente una più efficiente gestione dei controlli sulle assenze per malattia da parte dei lavoratori. Gli ultimi lavoratori a rientrare nel novero del sistema, sono stati proprio i docenti.
Visita fiscale Inps: come funziona il data mining
Tramite il data mining sarà possibile risalire alla serie storica degli eventi di malattia dei lavoratori, quindi entrerà in gioco la statistica che calcolerà le probabilità relative alla riduzione della prognosi dei lavoratori, e anche in base alla diagnosi (che il datore di lavoro non conosce ma l’Inps sì) potrà organizzare in modo più efficace il giro di visite fiscali, allo scopo di individuare i casi più rischiosi e sospetti e valutare poi dal vivo tramite le visite di controllo l’effettiva durata della prognosi.
Visita fiscale Inps docenti: orari di reperibilità e casi di esonero
Come è noto, la visita fiscale al docente potrà essere effettuata con cadenza sistematica e ripetitiva e anche a ridosso dei giorni festivi e weekend, ma solo ed esclusivamente nelle fasce orarie di reperibilità, ovvero dalle 9 alle 13 (di mattina) e dalle 15 alle 18 (di pomeriggio), anche durante i giorni non lavorativi e festivi. Restano ovviamente in vigore le cause di esonero dalla reperibilità fiscale, riconducibili a:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A (Dpr n. 834/1981), ovvero alle patologie che rientrano nella Tabella E dello stesso decreto;
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
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