Reddito di inclusione e rivalutazione assegno sociale, la circolare Inps
Con il messaggio numero 161, l’Inps ha comunicato l’importo massimo del Reddito di Inclusione e l’aggiornamento dei requisiti per la social card
Con il messaggio numero 161, l’Inps ha comunicato l’importo massimo del Reddito di Inclusione. Il valore del Rei deve essere commisurato al valore dell’assegno sociale, a questo poi si andrà ad aggiungere il 10%. In pratica, il beneficio ormai in esaurimento (può essere fruito solo da chi se l’è visto riconoscere prima dell’aprile 2019) può arrivare fino a 6.576,56 euro all’anno.
Reddito di inclusione e assegno sociale: l’importo al netto della rivalutazione
La circolare Inps, infatti, recita: “Il beneficio economico del Rei, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è soggetto ad un tetto massimo di erogazione commisurato all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maggiorato del 10%. A seguito dell’emanazione del decreto interministeriale in commento è stato rivalutato l’importo dell’assegno sociale che, per l’anno 2020, è pari ad un valore annuo di 5.977,79 euro che, maggiorato del 10%, equivale a 6.575,56 euro; tale importo costituisce il valore massimo dell’ammontare del Reddito di Inclusione per l’anno 2020”.
Reddito di inclusione e Social Card: la soglia Isee per il 2020
Lo stesso messaggio ospita una sezione relativa alla social card, la carta acquisti che permette ad alcuni soggetti in condizioni di disagio economico (minori di tre anni e over 65) di sostenere le spese di prima necessità (alimentare e utenze energetiche). Nello specifico, il messaggio precisa il reddito al di sotto del quale è possibile usufruire della suddetta prestazione nel 2020: “il valore dell’indicatore ISEE deve essere inferiore a 6.966,54 euro (tale valore rileva sia per la Carta acquisti minori che per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni); il valore dei redditi e dei trattamenti dei pensionati deve essere di importo inferiore a 6.966,54 euro, se il richiedente/titolare è di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 9.288,72 euro se il richiedente/titolare ha una età non inferiore a 70 anni (tale valore rileva solo per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni)”.
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