In Italia ci sono circa 500 club, sparsi su quasi tutto il territorio nazionale, nei quali più di 15.000 iscritti fanno abitualmente pratica di tiro con l’arco sportivo. Ma, come ben noto, l’arco può essere usato anche nelle battute di caccia e quindi per finalità venatorie. Come funziona il possesso dell’arco sportivo o da caccia nella penisola? Quali sono le norme che rilevano? Facciamo chiarezza.
Possesso arco sportivo o da caccia: si tratta di un’arma?
Non solo la collezione di questa particolare ed antica arma, ma anche l’utilizzo della stessa per gli usi sopra accennati: l’arco è e resta nel senso comune – analogamente a un fucile o una pistola – un’arma, che sebbene abbia per sua natura un funzionamento completamente diverso dalle moderne armi da fuoco, conserva un certo grado di pericolosità. La legge in materia di armi, a differenza di altri paesi occidentali come ad esempio gli Stati Uniti, è molto rigida circa le possibilità di acquisto e fissa limiti alla compravendita ed utilizzo delle armi. Anzi, soltanto quelle oggettivamente poco pericolose, come ad esempio la pistola al peperoncino o lo spray urticante (ultimamente in voga per autodifesa dalle aggressioni), sono vendibili liberamente e senza particolari prescrizioni o divieti.
Ma l’arco, propriamente, è un’arma? In verità, dato il suo funzionamento, è stato in passato usato come strumento di offesa della persona e potenzialmente può esserlo tuttora. D’altra parte, però, è anche vero che ormai la comune consuetudine classifica l’arco come strumento destinato soprattutto alla pratica sportiva oppure alla caccia.
Per capire se un arco può essere considerato o meno “arma”, occorre fare riferimento ad una legge ormai lontana nel tempo, ovvero il R.D. n. 635 del 1940: in esso è sancito che non sono propriamente armi tutti gli strumenti, come ad esempio archi o balestre, che pur potenzialmente capaci di cagionare un danno fisico hanno tuttavia una differente destinazione (appunto sportiva o venatoria). Il possesso di un arco sportivo non implica allora la detenzione di una vera e propria arma, bensì piuttosto di un’arma impropria. Risultato: la compravendita non è sottoposta ad alcuna limitazione (come invece è previsto per l’acquisto di pistole o fucili), lo è invece il trasporto, che deve essere giustificato.
Per quanto riguarda il possesso dell’arco da caccia, in Italia è vigente una disciplina ad hoc, ovvero la legge n. 157 del 1992, inerente norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio. In essa, è stabilito che è consentito l’uso dell’arco nell’attività di caccia. Ma, come per l’arco sportivo, anche l’arco con finalità venatoria non è per sua natura arma propria: ne consegue che anch’esso è venduto liberamente e non occorre un’autorizzazione all’acquisto da parte dello Stato. Piuttosto, il possesso arco da caccia e il pratico utilizzo e trasporto all’esterno implicano due requisiti differenti:
- il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio;
- il porto d’armi per uso venatorio;
In base a quanto evidenziato, sia l’arco da caccia che quello sportivo potranno essere liberamente comprati senza alcuna restrizione o autorizzazione particolare. Non essendo il possesso di un arco parificabile al possesso di un’arma propria come quella da fuoco, la legge non impone al proprietario alcuna denuncia: non va insomma reso noto a carabinieri o polizia il fatto che se ne possiede uno.
Il trasporto va comunque giustificato
Quando detto finora non deve però far pensare che il trasporto di un arco sia totalmente libero e non vada giustificato. È infatti vero che l’arco sportivo è certamente trasportabile dalla propria abitazione ad altro luogo, ma dev’essere dimostrabile che il soggetto che di fatto lo trasporta sia effettivamente tesserato presso un club o circolo sportivo apposito. Infatti, per tale via, risulta giustificato il materiale trasporto – comunque in condizioni di sicurezza – dello strumento munito di frecce fino al luogo designato per l’attività di tiro sportivo.
Analoghe considerazioni valgono per il trasporto di chi è proprietario di un arco per finalità venatorie: la legge ne ammette lo spostamento nell’ambito dello spazio tra la propria residenza e il luogo di caccia e sempre in condizioni di sicurezza, ponendolo all’interno della sua custodia. Concludendo, in ragione di quanto appena chiarito, sia per l’arco da caccia, sia per quello sportivo, è vietato dalla legge il trasporto in qualsiasi luogo pubblico che non sia uno di quelli sopracitati.
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