Fotocopiare un libro, autorizzazione e quando si può: legge sul punto

Fotocopiare un libro o scannerizzarlo: quando è consentito e quando non lo è. La legge in materia di copyright e le varie ipotesi.

Fotocopiare un libro, autorizzazione e quando si può legge sul punto
Fotocopiare un libro, autorizzazione e quando si può: legge sul punto

Chi è o è stato studente universitario sa bene dell’utilità e praticità di fotocopiare un libro da studiare per preparare qualche esame: molto spesso, infatti, i programmi delle varie materie non prevedono lo studio dell’intero testo, ma soltanto di alcune parti, talvolta anche solo qualche decina di pagine. Allora appare una scelta consona quella di fotocopiare un libro di studio, magari trovato nella biblioteca della facoltà o prestato da un amico, esclusivamente nelle parti che occorre leggere. Ma è legale fotocopiare un libro o scannerizzarlo? ovvero ciò non costituisce illecito? serve un’autorizzazione? Vediamolo di seguito.

Se ti interessa saperne di più sulla distinzione tra diritti d’autore di natura economica e di natura morale e perché si fa questa distinzione, clicca qui.

Fotocopiare un libro: la legge lo consente o no?

Sono tutte domande legittime: in effetti esiste una legge ad hoc, ovvero la legge sul diritto d’autore che dispone in merito alla fotocopiatura di opere letterarie e al riassunto o citazione. Il dubbio insomma è più che giustificato: se non si conoscono le norme in materia, può esserci il timore che fotocopiare un libro possa causare delle conseguenze anche a livello penale, a seguito magari di una denuncia. Vediamo allora la legge in proposito e se le riproduzioni dell’originale, ovvero le fotocopie per uso privato e non per divulgazione o scopo di lucro, sono in verità “legali” oppure infrangono le regole sul copyright.

In particolare rilevano gli artt. 171 e 171 ter della legge citata sul diritto d’autore, ovvero la n. 633 del 1941. Essa, in relazione alla possibilità di fotocopiare un libro, scannerizzarlo o estrapolarne citazioni, distingue due diverse ipotesi, dalle quali scaturiscono conseguenze sanzionatorie. Infatti:

Va inoltre rimarcato che, perché abbia luogo l’illecito della violazione del diritto d’autore o copyright, non è necessario che l’opera letteraria sia stata pubblicata da un editore. È infatti sufficiente;

Come accennato, fotocopiare un libro in modo libero e senza consenso è un illecito penale e, in quanto tale, può esser debitamente contestato sia alla copisteria, sia al cliente che domanda al negoziante la riproduzione o la fotocopiatura del testo (romanzo, testo universitario, scolastico, manuale ecc.).

Le eccezioni al divieto: quali sono?

Se la regola generale contenuta nella legge sul diritto d’autore prevede il divieto di fotocopiare un libro, tuttavia gli artt. 68 e 70 disciplinano i casi in cui la riproduzione è consentita, ovvero è libera. Vediamoli in sintesi:

Se ti interessa saperne di più sul falso d’autore, significato, legge di riferimento e conseguenze penali, clicca qui.

L’uso personale delle fotocopie è ammesso

La legge vigente (art. 68 comma 2), inoltre, ammette la libertà di fotocopiare un libro fino ad un massimo del 15% dell’opera letteraria, contenuta nei musei, archivi e biblioteche pubbliche o scolastiche. Le fotocopie sono effettuate da tali organismi per finalità connesse ai servizi che offrono, ma senza che ricorra alcun tipo di lucro (è sottinteso in questi casi lo scopo “formativo” e non commerciale); se mai, il soggetto interessato dovrà corrispondere un compenso a forfait all’avente diritto, casa editrice oppure autore. Inoltre, il comma 3 dell’art. 68 della legge sul diritto d’autore prevede l’ipotesi delle fotocopie per mero uso personale (quello cioè tipico di chi studia e deve dare esami), ecco cosa dice: “Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo“.

Concludendo, la legge ammette certamente la legittimità dell’uso personale di quanto copiato o scannerizzato, ma nel limite percentuale citato e se è corrisposto un compenso a forfait. Viceversa in caso di violazione delle norme sul copyright, ovvero in caso di violazione di detti parametri – anche in assenza di lucro – scatterà una responsabilità penale.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it