Conto corrente: compensazione giudiziale ammissibile, ecco la sentenza
Una recente sentenza ha dichiarato ammissibile la compensazione giudiziale relativamente al conto corrente. Cosa occorre sapere.
La compensazione tra i saldi attivi e passivi di diversi rapporti di conto corrente tra una banca e il suo cliente è prevista dall’articolo 1853 del codice civile, nel quale si legge testualmente: “Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”, ovvero in caso di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato o di rinuncia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore. Una recente sentenza del Tribunale di Roma (23 dicembre 2019) ha considerato ammissibile la compensazione giudiziale riguardo le contestazioni su un rapporto di conto corrente.
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Conto corrente: quando è ammissibile la compensazione giudiziale
Come commenta dirittobancario.it, in merito alle eccezioni sollevate dall’opponente, incombe sulla parte opposta il compito di provare la fonte negoziale (che sia un contratto di conto corrente o un finanziamento) sia la corretta determinazione del credito. Nel caso oggetto della sentenza in esame, spicca l’assenza di qualsiasi documentazione che testimoni la previsione delle condizioni economiche come stabilito dalle condizioni generali del contratto di conto corrente. In tale eventualità la periodica determinazione e applicazione degli interessi, così come delle commissioni di massimo scoperto e delle spese è da ritenersi nulla.
Pertanto, conclude il portale specializzato in diritto bancario, in conseguenza della intervenuta rielaborazione del relativo rapporto bancario, “in accoglimento della sottostante eccezione di parte opponente, va disposta la compensazione giudiziale (ex art. 1243 c.c.), dell’accertato saldo contabile attivo di conto corrente con il restante debito derivante dal restante rapporto di finanziamento controverso”.
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Conto corrente: compensazione legale e giudiziale secondo il c.c.
Infatti, l’ex art. 1243 del c.c. definisce la compensazione legale e la compensazione giudiziale. La prima “si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili”. La seconda avviene se il debito opposto in compensazione non risulta liquido, ma è comunque di facile e immediata liquidazione. In questo caso il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente e può sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.
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