Libretto postale cointestato e prelievo prima della successione

Pubblicato il 27 Gennaio 2020 alle 12:19 Autore: Daniele Sforza

In caso di libretto postale cointestato, come bisogna agire dopo il decesso di uno degli intestatari, e quando è possibile effettuare prelievi? Rispondiamo.

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Libretto postale cointestato e prelievo prima della successione

Quando un prodotto di risparmio come un libretto postale è cointestato, possono sorgere legittimi dubbi e richieste di chiarimenti a riguardo, soprattutto nel caso di decesso di uno degli intestatari. Mettiamo il caso di una famiglia composta da padre, madre e due fratelli. Il padre e uno dei due fratelli dispongono di un libretto postale cointestato a firma disgiunta, ma quando il primo muore, si deve avviare la consueta pratica di successione. Cosa avviene in questo caso? Il fratello intestatario del libretto può agire liberamente sul libretto, o deve attendere la successione?

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Per rispondere alla suddetta domanda, è sufficiente leggere le Condizioni generali di contratto dei libretti postali. All’articolo 11 comma 6 troviamo scritto quanto segue: “Il libretto, anche se intestato a più persone, si estingue in caso di decesso dell’intestatario o di uno dei cointestatari, previo espletamento della pratica di successione volta a verificare la legittimazione ad agire degli eredi. Il predetto evento, decesso dell’intestatario o di uno dei cointestatari, deve essere comunicato per iscritto a Poste Italiane”.

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Inoltre, nel caso uno dei cointestatari deceda, “nelle more dell’espletamento della pratica di successione, il libretto viene bloccato al fine di consentire la verifica da parte di Poste Italiane della legittimazione ad agire degli eredi, ciò anche quando il libretto è cointestato a più persone con facoltà, per le medesime, di agire disgiuntamente”. In quest’ultimo caso, nel periodo che intercorre tra la data di comunicazione del decesso a Poste Italiane e la data di estinzione del libretto, viene meno “il diritto del cointestatario superstite di disporre separatamente”, ma “resta salva la facoltà degli eredi e del cointestatario superstite di richiedere la quota di rispettiva spettanza del saldo del Libretto”.

Alla morte del cointestatario, pertanto, il superstite non potrà compiere alcune operazione e attendere la successione. Resterà comunque titolare del 50% della quota del libretto, mentre la metà residua andrà divisa tra gli eredi.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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