Segnalazione anonima: come funziona e chi può farla di preciso

Segnalazione anonima a carabinieri o polizia: che cos’è, quale spazio di applicazione ha e chi può di fatto farla. Ecco le informazioni utili a riguardo.

Segnalazione anonima come funziona e chi può farla di preciso
Segnalazione anonima: come funziona e chi può farla di preciso

È chiaro che non sempre denunciare un reato alle autorità può definirsi un’operazione sicura e senza rischi di ritorsioni o di vendette da parte del soggetto o dei soggetti denunciati. Essi, in seguito, in un modo o nell’altro potrebbero infatti venire a scoprire l’identità di colui che ha fatto la segnalazione, ad esempio, di un possibile traffico e spaccio di sostanze stupefacenti o di un giro di prostituzione, magari proprio a due passi dalla propria abitazione. Vediamo allora se la legge ammette la segnalazione anonima e, nel caso, come funziona.

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Segnalazione anonima: è possibile?

Facciamo subito chiarezza: la denuncia o segnalazione anonima non è contemplata dal Codice penale e dalle altre leggi in materia. Infatti, la denuncia a livello formale deve contenere sempre, oltre agli altri requisiti, anche quello relativo alle generalità di chi denuncia: in mancanza, l’atto sarebbe nullo ed improduttivo quindi di effetti. Pertanto, se una persona allarmata dal continuo via vai di spacciatori e clienti proprio sulla via di casa va in caserma a fare la segnalazione, questa dovrà sempre recare con sé l’identificazione del cittadino che la fa: sia che si tratti di denuncia, sia che si tratti di querela.

Tuttavia, la legge penale ammette che la persona informatrice del possibile illecito possa chiedere ed ottenere di mantenere riservatezza sulla propria persona. Ma è anche vero che in caso di effettivo procedimento penale i suoi dati identificativi sono destinati ad emergere.

Se non è possibile fare una denuncia o querela anonima, è però possibile spedire una lettera anonima a carabinieri o polizia, affinché questi ultimi possano autonomamente intraprendere delle indagini, sollecitati dalla missiva in oggetto. Va rimarcato tuttavia che tale ipotesi è applicabile – com’è logico – per i soli reati procedibili d’ufficio, ovvero quelli di maggior allarme sociale e per i quali non è necessaria una partecipazione e attivazione diretta del soggetto che segnala, dato che è sufficiente l’interesse dello Stato (ovvero della Procura della Repubblica) ad agire.

Pertanto, per i reati come spaccio e contrabbando di droga o rapina (reati procedibili d’ufficio) sarà astrattamente possibile l’avvio delle indagini attraverso missiva o segnalazione anonima; invece, per i reati come lesioni o furto (procedibili solo su iniziativa di parte), sarà necessario il materiale contributo e iniziativa della persona offesa, altrimenti l’iter processuale non può scattare.

Insomma, se è vero che la segnalazione anonima ovvero senza nome e cognome del mittente non è specificamente contemplata dalle norme, è altrettanto vero che, nelle circostanze appena viste, essa non può non essere presa in considerazione dalle autorità e quindi quantomeno verificata in quanto alla sua fondatezza.

Il punto della giurisprudenza a riguardo

A questo punto vediamo in sintesi qual è l’indirizzo giurisprudenziale in materia: ebbene, secondo la Corte di Cassazione – e in conformità a quanto appena detto – non può non essere considerato e vagliato il valore informativo della segnalazione anonima, quanto meno in fase di pre-inchiesta e pre-indagine, ovvero nella fase in cui carabinieri e polizia lavorano per la raccolta del maggior numero di elementi utili per individuare e consolidare la notizia di reato, comunicata con l’anonima missiva.

Insomma, secondo la giurisprudenza la segnalazione anonima trova spazio in quanto posta cronologicamente prima dell’eventuale avvio formale delle cosiddette “indagini preliminari”. Ne consegue però che la segnalazione anonima non può essere posta alla base di atti formali di indagine come, ad esempio, sequestri e perquisizioni, essendo essi degli atti che richiedono alla base degli indizi di colpevolezza dell’indagato.

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Quel che però ribadisce la Corte di Cassazione è che la segnalazione anonima può avere comunque un indubbio valore di spinta o impulso ad intraprendere le iniziali attività investigative, riconducibili al PM e alla polizia giudiziaria, da lui coordinata. La finalità è quella di raccogliere quante più informazioni possibile, in modo da capire se si è davvero di fronte ad una notizia di reato per la quale poi intraprendere formalmente le indagini preliminari e adottare gli atti tipici di quella fase (ad es. sequestro o intercettazione telefonica).

Concludendo, per rispondere alla domanda del titolo, è chiaro che chiunque possa inviare una missiva o segnalazione anonima alle autorità: saranno poi queste ultime a chiarire se la segnalazione è fondata o meno.

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