Etilometro e contestazione del verbale: ecco le ipotesi in cui ha successo

Pubblicato il 31 Gennaio 2020 alle 07:30 Autore: Claudio Garau

Etilometro e contestazione del verbale: ecco alcune ipotesi pratiche in cui l’automobilista può sperare di veder accolte le sue ragioni in corso di causa.

Etilometro e contestazione del verbale ecco le ipotesi in cui ha successo
Etilometro e contestazione del verbale: ecco le ipotesi in cui ha successo

Nella realtà quotidiana, la prassi delle rilevazioni – da parte delle forze dell’ordine – delle infrazioni al Codice della Strada ci insegna che è ben difficile difendersi in caso di sanzione dovuta alla guida in stato di ebbrezza. Ovvero, contestare un verbale in cui è indicato il mancato esito negativo dell’alcoltest con etilometro, appare – sulla carta – piuttosto arduo e improbabile. Tuttavia la giurisprudenza ha talvolta fatto delle “aperture”, tali da far venir meno l’obbligo di pagare la multa. Facciamo chiarezza.

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Etilometro e contestazioni: i ridotti margini e le aperture giurisprudenziali

La contestazione del verbale di infrazione a seguito di alcoltest con etilometro (ovvero quello strumento elettronico che serve a misurare l’esatto valore dell’alcool, cioè dell’etanolo contenuto nel sangue) – come accennato – quasi mai è accolta dai giudici. Il motivo essenziale è facile comprenderlo: a differenza dei casi degli eccessi di velocità rilevati con autovelox, è ben chiaro il pericolo ancora maggiore di chi guida, magari di notte e in una via trafficata, in condizioni di ubriachezza. Ma non sempre la giurisprudenza dà torto al guidatore: ci sono anche casi in cui è stata fatta valere con successo l’invalidità dell’alcoltest tramite etilometro.

Per completezza, è necessario tuttavia ricordare che quando si guida ubriachi si rischia di incappare negli estremi del reato di guida in stato di ebbrezza, punibile ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada, con sanzioni anche molto pesanti e che, logicamente, sono variabili a seconda della quantità di alcol nel sangue misurata dall’etilometro.

I giudici, come accennato, difficilmente accolgono le giustificazioni addotte dagli automobilisti sorpresi a guidare in modo non sobrio: ad esempio, spiegare ai giudici che alla base del superamento del limite di alcol nel sangue c’erano ragioni connesse all’uso di farmaci composti anche da alcool, non è mai stato utile ad ottenere l’annullamento della sanzione. Tuttavia sono state le peculiarità dei casi concreti, analizzate dai giudici, a costituire delle eccezioni a favore dell’automobilista.

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In quali ipotesi la rilevazione è inattendibile?

Richiamiamo ora in un sintetico elenco, alcune rilevanti ipotesi in cui l’etilometro è stato ritenuto inattendibile dai giudici, e pertanto, la relativa rilevazione è stata considerata non valida:

  • qualche anno fa, la Cassazione ha chiarito l’effettiva nullità del risultato dell’alcoltest, nelle circostanze in cui la polizia giudiziaria, in sede di controllo, non abbia informato il guidatore circa il proprio diritto di “farsi assistere da un difensore di fiducia”, anzi omettendo di indicare sul verbale l’avvenuta comunicazione di questa informazione;
  • altro caso di test etilometro invalido, che si rintraccia in varie sentenze (anche della Cassazione), attiene al fatto che l’alcoltest sia effettuato a distanza di un ampio lasso di tempo tra il momento del fermo e quello dell’effettivo svolgimento del test (anche un lasso di tempo di un paio d’ore è stato ritenuto sufficiente a renderlo invalido). Per la Cassazione vale il principio per il quale l’alcoltest va effettuato il prima possibile, dovendosi infatti provare che gli effetti dell’alcol siano attivi proprio durante la conduzione del mezzo a motore. Pertanto il ritardo nell’esame non dà luogo ad invalidità soltanto se dovuto al fatto o alla condotta del conducente;
  • anche la sussistenza di specifiche patologie (legate all’apparato digerente) sono state considerate come cause di invalidità del test etilometro: tuttavia è stata determinante la produzione in giudizio di accurata documentazione su stato di salute e patologia dell’automobilista;
  • inoltre, in ipotesi di giudizio penale per guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza ha chiarito che la contestazione al verbale etilometro può essere accolta anche in caso di scoperta della mancata revisione periodica del rilevatore dell’alcol nel sangue, fatta emergere dall’automobilista; spetta invece alla P.A. documentare l’avvenuto adempimento. E, nel caso in cui sia mostrato in giudizio il verbale di taratura, sarà onere dell’automobilista multato, la prova del non corretto funzionamento. Anzi, la Cassazione, in due recentissime sentenze, ha chiarito che il verbale di accertamento dello stato di ebbrezza, deve indicare l’avvenuta verifica dell’omologazione e della corretta calibratura, da parte della P.A.

Concludendo, se è chiaro che la prassi e l’ampia casistica ci dimostrano come sia generalmente difficile contestare con successo una rilevazione effettuata con l’etilometro, è però altrettanto chiaro che l’estrema varietà dei casi concreti ha talvolta aperto dei “varchi” nella giurisprudenza, tali da consentire – quanto meno in alcune circostanze – l’accoglimento della tesi dell’automobilista.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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