Assegno invalidità 2020 e dipendenti pubblica amministrazione, nota Inps
Assegno invalidità 2020 per i dipendenti della pubblica amministrazione: la circolare Inps sul limite ordinamentale. La comunicazione.
Con la circolare n. 10 del 30 gennaio 2020 l’Inps si è rivolto ai dipendenti della Pubblica Amministrazione titolari di assegno di invalidità in materia di limite ordinamentale, trattando anche dei requisiti previsti e delle condizioni richieste per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata. Andiamo quindi a vedere cosa c’è scritto nella succitata circolare.
Assegno invalidità 2020 e limite ordinamentale: la circolare Inps
L’Inps richiama il DL n. 101 del 31 agosto 2013 (articolo 2, comma 5) in cui si dispone che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposto d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del relativo DL, non è modificato dall’innalzamento dei requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia. Pertanto, il compimento del 65° anno di età del lavoratore dipendente resta ancora il limite alla prosecuzione dell’attività lavorativa non superabile qualora il lavoratore abbia conseguito a qualsiasi titolo i requisiti per il diritto pensionistico. Il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età si avrà solo ed esclusivamente per permettere la maturazione della prima decorrenza utile della pensione: in questa eventualità, al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione l’Amministrazione è tenuta a risolvere il rapporto di lavoro.
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In merito al limite ordinamentale e all’assegno ordinario di invalidità, l’Inps riporta il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: “Qualora il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento dell’età limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di tale età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, l’amministrazione potrà collocare a riposo il dipendente, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia”. Si ricorda che l’assegno ordinario di invalidità si trasforma solo al ricorrere dei requisiti per la pensione di vecchiaia, tra cui si annovera anche la pensione di vecchiaia anticipata.
Assegno invalidità e requisiti e condizioni per la pensione di vecchiaia anticipata
L’Istituto prosegue nel riepilogare le condizioni e i requisiti per conseguire il la pensione di vecchiaia anticipata, che sono i seguenti:
- Accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%;
- Compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita (per il 2019 e il 2020 gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi);
- La maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel FPLD;
- Il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito anagrafico/contributivo/sanitario da ultimo perfezionato.
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Le disposizioni presenti nella circolare Inps n. 10/2020 si applicano solo ed esclusivamente nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria e titoli di assegno invalidità.
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