Appena aggiornati i modelli per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai. I modelli sono disponibili nell’apposita area della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Hanno diritto all’agevolazione sulla tassa sul possesso degli apparecchi televisivi tutti i contribuenti con più di 75 anni di età e con un reddito non superiore agli 8mila euro.
Canone Rai: esenzione per over 75 con reddito basso
L’Agenzia delle Entrate sul proprio sito a proposito di canone Rai ricorda come: “I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
L’agevolazione sul pagamento del canone Rai “compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza”. Dunque, sempre l’AdE ricorda che “L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre”.
Inoltre, bisogna ricordare come: “I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva)”.
Canone in bolletta e rimborso
A questo punto è importante segnalare per chi versa il canone Rai tramite la bolletta elettrica che “considerati i tempi tecnici necessari per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, per le richieste inviate entro il 15 del mese l’addebito del canone in bolletta sarà ordinariamente interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta. Per le dichiarazioni sostitutive inviate nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta. È sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva”.
Detto ciò, sul fronte rimborsi e canone Rai, dall’Agenzia si chiarisce: “I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione. In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello – pdf – che può essere trasmesso anche on line – indicando la causale 1”.
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