Restituzione acconto versato: come riavere i soldi e procedura

Pubblicato il 5 Febbraio 2020 alle 15:49 Autore: Claudio Garau

Restituzione acconto versato: il fenomeno dell’inadempimento della prestazione pattuita e le modalità per riavere indietro quanto pagato.

Restituzione acconto versato come riavere i soldi e procedura
Restituzione acconto versato: come riavere i soldi e procedura

Il caso pratico non è di certo raro: un privato incarica una ditta di servizi (ad es. per lavori di ristrutturazione in casa), versa un acconto (e quindi paga dei soldi in anticipo), ma successivamente non vede realizzata per intero la prestazione pattuita, oppure quest’ultima non viene neanche intrapresa. Ebbene, in queste circostanze la legge consente al privato di recuperare comunque il denaro e quindi ammette la restituzione dell’acconto. Vediamo come.

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Restituzione acconto: è illecito civile o penale?

Come accennato, casi come questi sono tutt’altro che infrequenti: per questo è sempre consigliabile rivolgersi a soggetti di buona fama ed acclarata professionalità, magari ben consigliati da un amico o conoscente di fiducia. Da un punto di vista strettamente legale, è necessario chiarire subito questo dato: l’inadempimento del contratto di prestazione di servizi non comporta di per sé anche un reato e, pertanto, non permette al privato che ha commissionato i lavori, di fare denuncia alle forze dell’ordine per la negligenza della controparte.

Piuttosto, sarà astrattamente configurabile il reato di truffa laddove oltre al mancato adempimento, sia acclarata anche la sussistenza di uno o più mezzi volti a tendere un tranello e ingannare il cliente: ovvero gli artifici e raggiri che inducano il cliente in errore e ad optare per un servizio o lavoro che, in assenza di truffa non sarebbe stato prescelto (diffusi ad esempio i casi in cui una ditta mette in vendita appartamenti in costruzione in un’area in cui non esiste di fatto alcun cantiere).

Pertanto, in linea generale, va rimarcato che il mancato svolgimento dei lavori e servizi concordati con il cliente, che ha comunque versato un acconto di cui ora vuole la restituzione, può integrare soltanto un illecito civile contro cui ci si può tutelare tramite le modalità che tra poco vedremo.

La tutela offerta dal diritto civile: che cosa può essere chiesto al giudice?

Come appena detto, la tutela contro il mancato svolgimento della prestazione (fornitura di un servizio, esecuzione di un lavoro) è di tipo civilistico. Ne consegue che l’interessato alla restituzione acconto potrà rivolgersi al tribunale ordinario, al fine di avere la materiale restituzione acconto ed anche il risarcimento del danno patito. Le norme procedurali, però, vengono incontro al privato in una particolare ipotesi: laddove si agisca per la mera restituzione acconto e non anche per il risarcimento (nel qual caso invece sarebbe necessario il lungo giudizio ordinario e tutta la fase della raccolta del materiale probatorio) e si abbia almeno una copia del contratto di servizi, sottoscritto a suo tempo anche dalla controparte inadempiente, sarà possibile fare richiesta di decreto ingiuntivo al giudice incaricato di decidere la controversia.

Il risultato sarà un congruo risparmio di tempo e costi, perché la causa sarà di fatto scampata e sarà più celermente soddisfatta la pretesa creditoria di colui che fa richiesta. C’è però un dato pratico che è degno di nota: tutte le cause civili, anche quelle di durata contenuta, hanno un costo e chi agisce contro la ditta inadempiente deve comunque prepararsi a dover anticipare tutte le spese legali: sarà pertanto opportuno valutare l’effettiva opportunità di intraprendere una causa correlata ad un valore molto esiguo dell’acconto.

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Come accennato è meglio avere una copia del contratto di servizi ma, in mancanza di esso, è comunque possibile difendersi in giudizio fornendo prove e dimostrazioni dell’avvenuto pagamento per il quale ora si chiede la restituzione dell’acconto (ad esempio sarà utile presentare la quietanza liberatoria, l’assegno o il bonifico).

Concludendo, maggiori difficoltà potrebbero esservi nel caso in cui la ditta inadempiente e condannata alla restituzione dell’acconto di fatto non esegua la sentenza: in queste circostanze, il pignoramento ovvero l’esecuzione forzata sui beni dei debitori potrebbe non essere agevole, potendo infatti emergere problemi di individuazione dei beni intestati ai debitori o dei conti correnti ad essi collegati.

Tuttavia, per avviare il pignoramento, è possibile fare delle verifiche attraverso la cosiddetta Anagrafe dei conti correnti o Anagrafe dei rapporti finanziari, ovvero quell’enorme banca dati che contiene appunto dati e informazioni legati ai depositi e alle operazioni svolte su conti correnti, libretti, titoli di credito e carte prepagate dei cittadini italiani. Insomma, la legge vigente offre più di uno strumento per aggredire il patrimonio del debitore e ottenere la restituzione dell’acconto.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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