Acquisto caldaia immobile: ecco a chi spetta la spesa e cosa dice la legge

Pubblicato il 5 Febbraio 2020 alle 17:15 Autore: Claudio Garau

Acquisto caldaia immobile: chi paga per comprare il nuovo impianto? Come funziona il riparto spese nei condomini? E nel contratto di affitto?

Acquisto caldaia immobile ecco a chi spetta la spesa e cosa dice la legge
Acquisto caldaia immobile: ecco a chi spetta la spesa e cosa dice la legge

La caldaia, ovvero quell’impianto finalizzato a riscaldare gli ambienti domestici, oggi consente a tutti di non patire il freddo. Ma non sempre colui che va ad abitare in un nuovo appartamento la trova già posizionata e pronta all’uso. Pertanto: chi deve operare l’acquisto della caldaia in caso di contratto di affitto? Locatore o inquilino? E nelle circostanze di condomini con impianto centralizzato, chi è obbligato? Facciamo chiarezza.

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Acquisto caldaia: la sua utilità e funzione

L’acquisto della caldaia è qualcosa di ormai imprescindibile, specialmente per chi vive in luoghi con temperature molto basse, come ad esempio in alta montagna. Tale apparecchiatura ha appunto lo scopo di trasmettere e diffondere calore, attraverso combustibile, dentro un impianto di riscaldamento costruito appositamente per stare al caldo nella propria abitazione.

Esistono fondamentalmente due tipi di caldaie:

  • quelle da singolo appartamento, mirate a riscaldare soltanto il proprietario o inquilino dell’abitazione e non altri;
  • quelle di cui fruiscono tutti i condomini di uno stabile, in ipotesi di riscaldamento centralizzato.

Tuttavia, non sempre la caldaia c’è oppure funziona (magari perché ormai molto vecchia). Pertanto, in queste circostanze, la sola cosa da fare è sostituirla e procedere con un nuovo acquisto. Anzitutto, se una persona è proprietaria dell’abitazione in cui vive e non si tratta di contesto condominiale, sarà senza ombra di dubbio la sola a dover sostenere le spese per l’acquisto della caldaia. Vediamo invece distintamente le altre due ipotesi di compera, ovvero quella legata ad un contratto di affitto e quella legata al condominio. Chi paga?

Affitto e caldaia nuova: su chi grava la spesa di acquisto?

Secondo le norme che si rintracciano nel Codice Civile, sul proprietario dell’abitazione – ovvero il locatore – gravano tutte le spese finalizzate ad assicurare il pieno e soddisfacente godimento del bene locato a favore dell’inquilino. Pertanto, è facile concludere che tra esse va ricompresa anche quella dell’acquisto della caldaia, dato che tale impianto è necessario per l’acqua calda e per avere una casa ben riscaldata.

Sarà allora il proprietario a dover pagare la relativa spesa di acquisto, a patto che nel contratto di affitto non sia presente una clausola di deroga, che disponga in modo differente. Ma non solo: come acclarato dalla Cassazione, sarà anche tenuto alla sostituzione della vecchia caldaia non funzionante e al ripristino del riscaldamento con un impianto nuovo a sue spese.

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Caldaia centralizzata: come funziona l’acquisto?

Chiunque vive in condominio sa o dovrebbe sapere che oltre ai singoli appartamenti di cui si è proprietari sussistono delle “parti comuni“, che sono di proprietà comune di tutti i condomini. Si tratta di frazioni dell’edificio talvolta utili e talvolta indispensabili come, ad esempio, ascensori, tetti, lastrici solari, scale e anche l’impianto di riscaldamento centralizzato. Per le parti comuni, possono sussistere delle spese specifiche che pertanto vanno ripartite tra tutti i condomini, per le ragioni appena viste.

È stata la Cassazione, in particolare, a fare chiarezza su come deve essere inteso l’obbligo di ripartizione delle spese per l’acquisto della caldaia centralizzata. Ebbene, la Suprema Corte ha affermato un principio di sicuro rilievo, in relazione alla sussistenza o meno dell’obbligo di contribuzione alle spese acquisto, da parte del condomino che di fatto non usa il riscaldamento centralizzato.

Le conclusioni della Corte sono in sostanza le seguenti: ogni condomino è tenuto a contribuire alle spese di acquisto per la caldaia, anche nel caso si sia distaccato dall’impianto centralizzato. La ragione è semplice: quella del distacco è una scelta che si può modificare, optando per il riallaccio all’impianto in un secondo tempo (si tratta infatti di una parte comune); ecco allora perché imporre il pagamento della quota di spesa per acquistare la caldaia per tutti, anche al condominio dissidente. La Cassazione ha anche aggiunto che la ripartizione delle spese, in queste specifiche circostanze, dovrà essere fatta esclusivamente in relazione agli effettivi millesimi di proprietà.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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