Quando cambiare avvocato e come farlo durante i processi. Ci sono costi?
Quando cambiare avvocato conviene? che cosa dice la legge a riguardo e quali sono le modalità per dar luogo alla revoca? Ecco cos’è utile ricordare.
È risaputo che il ruolo dell’avvocato è per sua natura estremamente delicato e si fonda su un rapporto di fiducia con il cliente che andrebbe conservato nel tempo. Il condizionale è d’obbligo, proprio perché la prassi delle controversie in tribunale ci dimostra che tale rapporto non sempre perdura, anzi. Ecco allora di seguito quando è opportuno cambiare avvocato e come farlo durante l’iter processuale. Si tratta infatti di in un indubbio diritto del privato cittadino.
Avvocato e cliente: un rapporto non sempre idilliaco
Come anticipato, in queste circostanze vale il detto il cliente ha sempre ragione, anche quando la prestazione richiesta è quella fornita dall’avvocato. Ovvero, il privato che si fa assistere da un avvocato in una causa giudiziaria, se non è contento dell’operato del professionista prescelto può rinunciare alla sua attività attraverso la formale revoca del mandato o incarico professionale. Quando può venir meno il rapporto di fiducia verso il legale? Rintracciamo almeno tre ragioni giustificative:
- il cliente non è più convinto delle capacità effettive del suo avvocato, ovvero non lo ritiene più adeguato ad ottenere un provvedimento favorevole del giudice;
- il cliente ritiene che il legale – perché magari impegnato in molte cause diverse – non stia manifestando il giusto impegno e non stia dando contributo e spinta efficace alla sua causa;
- il cliente non è d’accordo sullo schema difensivo da utilizzare in processo, ovvero non concorda con gli elementi e le strategie di cui il legale intende servirsi.
- Nel caso venga meno il suddetto rapporto di fiducia, il privato non rischia comunque nulla sul piano economico, ovvero la legge vigente non dispone alcuna penale o sanzione per la scelta di abbandonare l’avvocato, revocandone il mandato. Il cliente potrà insomma, senza alcun onere, optare per una differente difesa, dando però prima formale comunicazione al precedente legale nominato. E, nel fare questo, non sarà tenuto od obbligato a dare alcuna motivazione specifica: insomma, anche la scoperta di una incompatibilità caratteriale o antipatia di fondo, è astrattamente valida ragione di revoca).
Va rimarcato inoltre che non sussiste alcun termine di preavviso (a differenza del licenziamento di un dipendente) nei confronti dell’avvocato cui si vuol rinunciare con revoca.
Il mandato e come fare la revoca
Giuridicamente, avvocato e cliente sono legati da un contratto di mandato, di cui all’art. 1703 del Codice Civile. Pertanto, una volta sottoscritto tale accordo, ne scaturisce un vincolo per il quale l’avvocato – il mandatario – è tenuto a svolgere uno o più atti giuridici per conto e nell’interesse del mandante – il cliente.
La legge vuole che il privato sia preventivamente informato su tutte le eventuali conseguenze, anche economiche, dell’azione giudiziaria da intraprendere ed esclusivamente a seguito di accurata valutazione del preventivo scritto dall’avvocato, sceglie se dargli formale mandato. Insomma, rileva l’elemento essenziale della volontà del cliente, la quale però può perdurare nel tempo oppure no.
A questo punto due aspetti meritano opportuna considerazione:
- la fiducia deve essere sempre reciproca, pertanto anche l’avvocato potrebbe determinarsi a lasciare l’incarico;
- il cliente è comunque responsabile dell’errore dell’avvocato e se il proprio legale sbaglia, sarà il privato mandante a dover risarcire la controparte per le spese.
Insomma, dovrebbero essere ormai chiare le ragioni pratiche che potrebbero condurre il privato a cambiare avvocato. Ma come farlo?
Prima di affidarsi al nuovo avvocato, logicamente bisogna revocare l’incarico a quello in precedenza prescelto. Come anticipato, la legge vigente agevola molto questo adempimento, non prevedendo termini, scadenze o penali da pagare al legale. Il recesso unilaterale insomma è libero in qualsiasi momento e può essere ufficializzato e formalizzato con una dichiarazione scritta della propria volontà di revoca, senza dover addurre alcuna motivazione.
La soluzione più opportuna è però forse quella della presentazione della lettera di revoca personalmente, oppure con raccomandata a/r, email o, ancor meglio, PEC. Se è vero che non sono in gioco sanzioni, è però altrettanto vero che al legale vanno comunque versati tutti gli oneri per l’attività professionale già svolta.
Concludendo, a seguito della revoca del mandato, l’avvocato – indipendentemente dall’avvenuto pagamento della parcella – è tenuto a restituire tempestivamente tutti gli atti inerenti l’incarico e redigere altresì un riassunto dello stato della causa in cui è il cliente, in modo da facilitare il lavoro al nuovo legale. Si tratta, peraltro, di obblighi che trovano fondamento nel Codice deontologico e che quindi debbono essere osservati sempre, per evitare eventuali sanzioni disciplinari.
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