I cani in Italia sono tra gli animali domestici più diffusi: molte persone infatti decidono di ospitare nella propria abitazione un quadrupede da compagnia, scegliendo tra razze e dimensioni diversissime tra loro. Ma una specifica tipologia di cani merita qui di essere menzionata, ovvero i cani pericolosi o considerati tali. Facciamo allora il punto e chiariamo che cosa dice la legge vigente riguardo ad essi.
Cani pericolosi: la situazione normativa attuale e quella precedente
I casi di cronaca che hanno trattato di aggressioni ai loro padroni o a soggetti terzi, da parte di cani pericolosi, non sono purtroppo mancati. Anzi, da diversi anni è in corso un dibattito anche a livello politico sulla regolamentazione da dare ai cani pericolosi o considerati tali. In passato – nel 2007 – fu emanata infatti un’ordinanza del Ministero della Salute, che segnalava in modo espresso ben diciassette razze di cani pericolosi, per la loro indole aggressiva e la possibilità quindi di attaccare l’uomo (tra essi, ad esempio, dogo argentino, pitbull, rottweiler, american bulldog). Tale normativa – oggi non più in vigore – imponeva due fondamentali obblighi per i padroni:
- stipula di una specifica assicurazione per la responsabilità civile per gli eventuali danni a cose o persone da questi prodotti;
- dotazione di un patentino apposito per il possesso di uno di questi cani (rilasciato dopo il superamento di un test alla fine di un corso di formazione).
Com’è facile intuire, tale regolamento non piacque alle molte associazioni di animalisti sparse per la penisola, tanto che dovette essere in seguito eliminato e sostituito da una nuova ordinanza. Prevalsero infatti le critiche a una scelta ministeriale che, di fatto, voleva distinguere un cane pericoloso da uno non pericoloso, sulla base della sola razza. Ne seguì allora un nuovo provvedimento, un’ordinanza del 2009 che sancì piuttosto delle norme comportamentali e linee-guida, riguardanti quindi non il cane, ma esclusivamente il proprietario dell’animale, di qualsiasi razza esso sia. In sintesi ecco le più significative:
- acquisire l’animale venendo a conoscenze dei dati relativi alle sue caratteristiche e di documentarsi sulle norme vigenti;
- affidare l’animale a persone in grado di gestirlo nel modo opportuno;
- portare con sé una museruola per il cane in ipotesi di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità;
- usare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a un metro e mezzo mentre si circola nelle aree urbane e nei luoghi pubblici;
- raccogliere le feci del cane con strumenti opportuni e assicurare che questi si comporti in modo inoffensivo in ambienti in cui siano presenti altre persone e/o animali.
Come si può ben notare, si tratta di un provvedimento che attribuisce responsabilità al proprietario e non distingue più tra diverse razze. Infatti, nell’ordinanza si trova scritto: “Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso“. Non avendo sollevato questa volta particolari polemiche o critiche, l’efficacia di tale nuovo provvedimento è stata protratta nel tempo, tanto che è tuttora applicata.
Concludendo, resta pur sempre la facoltà, per i proprietari di cani, di stipulare un’assicurazione ad hoc e di partecipare a corsi formativi per la gestione dell’animale, specialmente se il cane mostra un’oggettiva e ben visibile aggressività.
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