Importanti precisazioni giurisprudenziali per chi si oppone alla decurtazione dei punti sulla patente, a seguito della contestazione di un’infrazione ad una o più regole del Codice della Strada, sono rintracciabili in una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, ovvero il massimo organo della giustizia amministrativa. Vediamo di che si tratta.
Punti patente e decurtazione: obbligatorio il ricorso al giudice di pace
La sentenza in oggetto è assai significativa, costituendo in pratica un precedente giurisprudenziale di cui non si può non tener conto. In estrema sintesi, secondo la sentenza n. 176 del 2020, il Consiglio di Stato ha sancito l’obbligo di fare ricorso al Giudice di Pace – e non ad altro tribunale – da parte dell’automobilista che voglia contestare la diminuzione dei punti sulla patente. Infatti, tale giudice è competente nel campo in virtù degli articoli 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada, che menzionano infatti l’iter del ricorso al giudice onorario.
La decisione del massimo organo di giustizia amministrativa prende le mosse da un ricorso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro una sentenza del Tar Veneto che, in precedenza accolse il ricorso del guidatore multato e – in modo quindi ingiustificato – dispose l’annullamento degli atti riconducibili al MIT, con cui erano stati tolti 20 punti dalla patente di guida. I motivi dell’infrazione erano fondati sull’accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica, in quanto l’automobilista della vicenda era stato ritenuto in stato di ebbrezza – pur essendo risultato negativo al test dell’etilometro – ed inoltre si era rifiutato di fare test aggiuntivi in ospedale. Da qui l’iter di redazione del verbale di infrazione alle regole del CdS.
Ebbene, secondo il Consiglio di Stato, il TAR – in materia di punti patente – è incompetente. Sono insomma state accolte le contestazioni da parte del Ministero e le parole usate sono assai chiarificatrici della tesi del giudice dell’appello. Infatti: “Le sanzioni amministrative per infrazioni delle norme del codice della strada, quali sono quelle oggetto di impugnativa, debbono ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario e, in quell’ambito, alla competenza funzionale del giudice di pace, ai sensi degli artt. 204, 204-bis e 205 del medesimo codice“. Concludendo, il ricorso di primo grado al TAR è stato così dichiarato inammissibile per incompetenza o difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del TAR.
Si tratta sicuramente di una sentenza che aiuterà a risparmiare tempo in caso di ricorso contro la decurtazione di punti sulla patente e che fa luce su un punto finora non così limpido.
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