Reddito di cittadinanza: pignoramento dopo divorzio, il caso in Puglia
Reddito di cittadinanza, ex moglie vince il ricorso contro l’ex marito che non versa somma per mantenimento dei figli minori. Dall’Inps avrà parte del RdC
A pochi giorni di distanza torniamo a parlare, come spesso facciamo, di Reddito di cittadinanza e di sentenze relative alla misura introdotta dal Governo Conte I fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle che ne ha fatto un vero e proprio cavallo di battaglia.
Reddito di cittadinanza, il caso del RdC versato alla ex moglie del beneficiario come mantenimento dei figli minori
Dopo la sentenza della Cassazione n. 5290 del 10 febbraio circa il sequestro preventivo della carta del RdC, questa volta a fare notizia è un pronunciamento del Tribunale di Trani. Cosa è successo? Secondo quanto pubblicato dal quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, il Tribunale ha accolto il ricorso di una donna, assistita dall’avvocato Cinzia Petitti, relativo al mancato pagamento da parte dell’ex marito della somma per la contribuzione al mantenimento delle due figli minori. In pratica secondo quanto stabilito dal Tribunale di Trani, l’Inps è tenuto a versare la somma corrispondente pari a 360 euro all’ex moglie del beneficiario della misura, sottraendo l’importo dalla cifra spettante all’uomo secondo il beneficio del reddito di cittadinanza.
Ricapitolando: la donna riceverà la somma prevista per il mantenimento dei figli direttamente dall’Inps che a sua volta sottrarrà la somma dal totale percepito sinora dall’uomo dopo aver richiesto e ottenuto il Reddito di Cittadinanza.
Le motivazioni
Nello stesso articolo vengono riportate alcune delle motivazioni per le quali il Tribunale di Trani è giunto a tale decisione. Secondo l’interpretazione giuridica del Tribunale citato il RdC è utilizzabile per “i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo famigliare”.
Se ne deduce che il Reddito di Cittadinanza non sia da ritenere affatto un credito impignorabile. Perché? Per “l’assenza nel testo del decreto di qualunque riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza, anzi da escludersi alla luce della platea di soggetti deboli esclusi dal novero dei beneficiari, tra i quali ad esempio, gli inabili al lavoro” “il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione”. Motivi per cui non è possibile, sempre secondo il Tribunale, “escludere l’ammissibilità dell’ordine di pagamento diretto al coniuge di una quota del reddito di cittadinanza erogato all’altro, inadempiente agli obblighi scaturenti dalla separazione”. Non solo. “L’ordine di pagamento diretto può essere emesso per l’intera somma dovuta dal terzo”.
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