È ben noto a tutti il delicato rapporto intercorrente tra paziente e medico o équipe medica: talvolta infatti sono in gioco trattamenti clinici ed operazioni di una certa complessità e rischio, di cui il personale ospedaliero deve dare adeguata informazione. Ecco allora che emerge tutta la rilevanza del fattore fiducia nei confronti dei medici e l’obbligo di questi ultimi di rispettare la legge consenso informato. Vediamo allora più da vicino di che si tratta, come funziona e per quale finalità è stata varata.
Legge consenso informato: qual è e quale finalità ha. Il fondamento giuridico
La data di riferimento è il 31 gennaio 2018, giorno in cui è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento“). Essa infatti rappresenta il provvedimento normativo con cui il legislatore è intervenuto in materia di consenso informato e diritto del paziente/malato di esprimere in modo libero la propria volontà e decidere in merito alla sua salute. Non vi sono dubbi: l’art. 1 della legge consenso informato “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. Ciò nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Lo scopo della legge consenso informato è chiaramente quello di preservare il rapporto di fiducia tra dottore e paziente, in modo da poter assicurare il buon esito delle attività sanitarie (scansando eventuali errori o incomprensioni), ma non solo: tale normativa serve a garantire, in qualche modo, l’ultima parola al paziente, circa il trattamento o i trattamenti sanitari a lui destinati. Insomma, all’obbligo del medico o dei medici di informare, corrisponde il diritto della persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. In altre parole, rispettare la legge consenso informato significa trovare un compromesso tra autonomia decisionale del paziente e competenza, autonomia professionale e responsabilitàdel medico, che deve sempre agire, nell’interesse del malato e tutelando la sua salute.
Come può essere dato il consenso? I suoi requisiti
Dovrebbe essere ormai chiaro che nessun paziente può essere soggetto a trattamenti sanitari contro la sua volontà (art 32 Cost., a parte, ovviamente, i trattamenti sanitari obbligatori per legge come, ad esempio, le vaccinazioni): è l’individuo che ha l’ultima parola. Insomma, la legge consenso informato delimita il perimetro di attività del medico, e il sì del paziente al trattamento rappresenta il presupposto di legittimità dell’azione del medico o dell’èquipe medica. Ma quali sono i tratti essenziali di questo consenso? come deve essere dato?
Ebbene il consenso del paziente deve essere libero (deve cioè esser frutto di una sua libera scelta), chiaro (ovvero inequivocabile), personale (ovvero deve provenire proprio dal paziente, tranne i casi di infermità di mente, in cui competente è la persona delegata e i casi di minori, per i quali il consenso è prestato dal soggetto che ha la responsabilità dei genitori), specifico (ovvero il consenso deve attenere proprio a quell’intervento, trattamento o terapia prospettati, e non ad altro). Ma soprattutto il consenso deve essere consapevole e pertanto può essere dato validamente soltanto dopo aver avuto ogni informazione essenziale sul trattamento, sui rischi connessi e sulle possibili varianti ad esso. Sempre per la piena tutela del paziente, va anche rimarcato che è revocabile in ogni momento.
Forma del consenso
Quanto alle modalità per dare l’ok al trattamento, la legge consenso informato non chiarisce se esso vada reso per forza in forma scritta. Ma è chiaro che, in tali circostanze, è opportuno “tenere traccia” del consenso (utile in caso di eventuali contestazioni), in modo da avere una prova del parere positivo del paziente all’intervento. Insomma, va da sè che la prassi è quella di informare il paziente e dopo chiedere la sottoscrizione di un modulo prestampato, che include le primarie raccomandazioni in relazione al futuro trattamento. Una volta reso noto il consenso informato, esso va incluso nella cartella clinica del paziente e nel fascicolo sanitario elettronico. Tuttavia, potrebbero sorgere delle contestazioni e possibili responsabilità, anche laddove il personale medico non riesca a dimostrare la piena comprensione dell’informativa, da parte del malato (è, come detto, uno dei requisiti).
Se si tratta di intervento urgente, serve il consenso?
Il principio dell’obbligatorio consenso si deve però coordinare con le regole tipiche del ruolo e dell’attività del medico. Pertanto, in ipotesi di urgenza (cioè nei casi in cui si è in presenza di un paziente che non può formulare l’assenso – perché magari in stato di incoscienza – e che è in pericolo imminente per la sua salute) il medico è obbligato ad agire tempestivamente, e tale condotta è legittima. Ciò è comprovato dal codice civile e dal codice penale, che tutelano i sanitari che intervengono in ipotesi di necessità e urgenza, ovvero per salvare un individuo da un rischio grave e imminente alla salute. Stesso discorso per quanto attiene all’applicazione del TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
Concludendo, che può succedere al medico o ai medici che non rispettano il perimetro stabilito dalla legge consenso informato e i requisiti citati? Ebbene, il personale (indipendentemente dall’esito dell’intervento) potrebbe subire richieste di risarcimento del danno (responsabilità civile) e, in determinati gravi casi, potrebbe essere anche ritenuto penalmente responsabile.
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