Adozione internazionale: che cos’è, come funziona in Italia e i limiti
Adozione internazionale: di che si tratta, chi sono i soggetti coinvolti e quali sono i tratti essenziali della procedura. Costi ed effetti
L’iter di adozione internazionale, ovvero di adozione di un minore di un paese straniero, non è semplice: ci sono regole, requisiti e vincoli da rispettare. Facciamo il punto e cerchiamo di capire come è possibile adottare con questo percorso che, in verità almeno in Italia, negli ultimi anni ha subito una flessione, essendosi registrato un calo percentuale di adozioni internazionali piuttosto consistente.
Adozione internazionale: cos’è
Dare una definizione sintetica di adozione internazionale non è operazione complicata: altro non è che un istituto o uno strumento che permette ad una coppia di coniugi di accogliere un minore in stato di abbandono, in quanto senza il necessario sostegno morale e materiale, non garantito dalla sua famiglia di origine. Per aversi questo tipo di adozione, non debbono inoltre esservi diverse ed adeguate misure di tutela nel suo paese di origine. È chiaro allora che l’adozione internazionale avrà particolare utilità se effettuata verso minori nati nelle aree più povere del pianeta e in cui le risorse economiche e l’arretratezza sociale sono dominanti.
L’adozione internazionale può essere fondamentalmente di due tipi:
- di un minore straniero, ed è formalmente svolta innanzi alle autorità del Paese di origine del minore, da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia;
- di un minore italiano da parte di coniugi residenti all’estero.
L’adozione internazionale pertanto consente al minore di fuggire dalla situazione difficile in cui si è imbattuto e gli permette di avere una nuova famiglia, che lo adotta e nella quale è considerato figlio legittimo (ovvero figlio nato nel matrimonio) a tutti gli effetti.
I requisiti dell’adozione internazionale: quali sono?
È chiaro che per un iter così delicato, i genitori debbono essere ritenuti idonei, se possiedono i seguenti requisiti:
- debbono essere residenti in Italia o essere cittadini italiani residenti all’estero;
- l’età della coppia sposata deve oltrepassare di almeno 18 anni e di non più di 45 anni l’età del minore da adottare (a meno che il Tribunale per i minorenni comprovi che dalla mancata adozione possa scaturire un danno grave e inevitabile per il minore);
- coloro che intendono adottare debbono essere oggettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere – anche economicamente – i minori che vogliono adottare;
- i coniugi devono essere sposati da almeno un triennio ed essere una coppia stabile e solida, ovvero non deve essere intervenuta – negli ultimi tre anni – una separazione personale neanche di fatto;
- in particolare, la coppia sposata deve essere stata dichiarata idonea all’adozione (sarà fondamentale il ruolo dei servizi sociali presso gli enti locali). In altre parole il Tribunale per i minorenni, che si occupa del caso, deve aver emesso il cosiddetto decreto di idoneità all’adozione.
L’iter della coppia sposata residente in Italia
Vediamo dunque come funziona l’adozione del minore straniero, da parte di chi vive in Italia. Come accennato, il percorso per arrivare all’adozione internazionale vera e propria è lungo e composto di diversi step. In esso troviamo coinvolto, in prima battuta, il Tribunale per i minorenni (del distretto di residenza dei coniugi), cui la coppia sposata presenta una dichiarazione di disponibilità. Per giungere all’ok del Tribunale occorre però passare, con esito positivo, il test dei servizi sociali, che sono tenuti a redigere una formale relazione con valutazione della coppia.
Per il buon esito della procedura in oggetto, sarà decisivo anche il contributo di enti ad hoc, senza scopo di lucro ed autorizzati, competenti in materia di intermediazione tra la coppia, il minore e il paese estero. Tali enti sono essenziali anche perché assicurano il materiale arrivo e il il buon inserimento del minore nella nuova famiglia.
In estrema sintesi, il citato decreto di idoneità, insieme a tutta la documentazione che prova i requisiti della coppia, è trasmesso di seguito alla Commissione per le adozioni internazionali, e all’ente di intermediazione incaricato dalla coppia, che curerà anche le fasi finali della procedura. In caso di esito positivo, sarà lo Stato straniero ad emettere il provvedimento di adozione internazionale, mentre la Commissione autorizzerà l’entrata in Italia e la residenza del minore nella penisola. Come è evidente, si tratta di un iter molto articolato, ma che è giustificato dall’esigenza di tutelare tutti i diritti del minore da adottare.
Costi ed effetti dell’adozione
Sul piano economico, l’adozione internazionale non è esente da costi. Infatti, la coppia sposata dovrà farsi carico delle spese di viaggio nel paese straniero e delle spese di natura amministrativa. Tuttavia, non si può dare una risposta univoca a priori, dato che i costi sono variabili a seconda dello specifico paese straniero (è possibile tuttavia ottenere un rimborso fino al 50%).
Concludendo, sul piano degli effetti dell’adozione internazionale sul minore, va rimarcato che, da un lato, il minore diventa a tutti gli effetti figlio della coppia che adotta e, dall’altro, non ha più alcun rapporto con la famiglia originaria. È chiaro che il Tribunale per i minorenni si occuperà della trascrizione dell’adozione nei registri di stato civile e che, di fatto, adozione internazionale produrrà gli stessi effetti dell’adozione “interna”.
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