Legge trasparenza amministrativa: cos’è e finalità. Il focus sul cittadino
Legge trasparenza amministrativa: di che si tratta, a quali provvedimenti si fa riferimento e quali sono gli scopi. Il valore dell’interesse del cittadino.
Oggi il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione è improntato al principio di trasparenza. Ovvero, tutto ciò che è compiuto da chi compone la macchina amministrativa dello Stato, deve essere noto – se richiesto dall’interessato. Vediamo allora i punti cruciali della cosiddetta legge di trasparenza amministrativa, che cos’è di preciso e quali funzioni ha.
Legge trasparenza amministrativa: il cambio di rotta
Oggi l’azione della PA è molto più cristallina che in passato. In virtù infatti di una serie di rilevanti provvedimenti, tra cui in primis la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, ma anche quelli successivi (tra cui il d. lgs. n. 33 del 2013 e il d. lgs. n. 97 del 2016), si può dire che gli uffici pubblici, rispetto ad una trentina d’anni fa, non hanno più il diritto di conservare in segretezza tutti gli atti amministrativi che producono. Infatti, attraverso la citata legge del ’91, il legislatore ha intrapreso un sostanziale cambio di rotta – poi continuato negli anni successivi – prevedendo finalmente il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. Oggi insomma è reso pubblico non solo il provvedimento conclusivo dell’iter amministrativo, ma anche l’iter stesso.
La svolta è rappresentata allora dall’introduzione del diritto del cittadino di visionare e/o avere copia degli atti e documenti amministrativi, legati a procedimenti amministrativi che – a vario titolo – a lui si riferiscono.
Insomma, il diritto di accesso è oggi tutelato e garantito dalla trasparenza intesa come pilastro e principio generale del nostro ordinamento giuridico, mirato a coniugare l’efficienza della funzione pubblica della Pubblica Amministrazione con le tipiche garanzie di tutela delle posizioni giuridiche dei privati cittadini.
Ad esso è correlato logicamente anche l’obbligo di pubblicità, che permette di sapere in modo diretto, senza necessità di intermediazioni, istanze o registrazioni, l’organizzazione, il funzionamento e gli atti delle varie PA del territorio, anche tramite la pubblicazione sui siti istituzionali, nello spazio definito “amministrazione trasparente”. In altre parole, il diritto di accesso nella legge di trasparenza amministrativa, oggi è un perno essenziale del rapporto tra cittadino e istituzioni e comporta:
- la piena accessibilità ai dati e documenti amministrativi, da parte di chi ha i requisiti di interesse (che tra poco vedremo);
- la tutela dei diritti dei cittadini;
- la promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, in chiave democratica e verso un controllo, da parte della cittadinanza, su quanto avviene e quanto è compiuto all’interno degli uffici pubblici.
Quali sono i limiti? L’interesse specifico
Va però rimarcato che il legislatore, con la suddetta legge di trasparenza amministrativa, non consente piena accessibilità agli atti a tutti, ma soltanto a coloro che hanno quella che – in gergo – è definita “posizione qualificata e differenziata” rispetto a tutta la collettività. Insomma, il cittadino deve avere un interesse specifico e meritevole di tutela per poter aver accesso e copia degli atti. Ma quando l’interesse è specifico? Ebbene, lo è quando ricorrono contestualmente questi tre fattori:
- concretezza dell’interesse, ovvero è chiaro che è in gioco un diritto del cittadino da proteggere;
- natura personale dell’interesse, deve esistere almeno un legame tra iter o provvedimento amministrativo e colui che vuole fare accesso;
- attualità dell’interesse, l’interesse a fare accesso deve sussistere già quando è fatta domanda di accesso.
Tuttavia, l’art. 24 della legge n. 241 del 1990 prevede anche degli ulteriori limiti alla trasparenza e all’accesso, laddove sia in gioco la necessità di non rendere noti documenti coperti dal segreto di Stato dati sui rapporti internazionali dell’Italia, politica monetaria, collaboratori di giustizia, sequestri di persone o difesa nazionale. Insomma, l’accesso è garantito, ma seguendo alcune direttive ad hoc.
Come esercitare l’accesso e verso chi. Le tempistiche
Innumerevoli i soggetti verso i quali il cittadino può potenzialmente esercitare il diritto di accesso, in virtù della legge di trasparenza amministrativa. Tra essi, a titolo meramente esemplificativo:
- PA (regioni, province, comuni, città metropolitane, comunità montane);
- aziende autonome;
- aziende speciali;
- autorità di garanzia e vigilanza;
- enti pubblici;
- gestori di pubblici servizi.
Come può essere esercitato il diritto di accesso affermato da questa legge? Ebbene può essere fatto sia con la visione del documento che con l’estrazione di copia, quest’ultima a pagamento da parte dell’interessato. L’accesso sarà richiesto in via informale – anche oralmente quindi – all’ufficio che conserva il documento da vedere o di cui estrarre copia, spiegando chiaramente quali sono i motivi che fondano l’interesse specifico.
Se la Pubblica Amministrazione però individua un controinteressato rispetto alla richiesta formulata dal cittadino, quest’ultimo dovrà fare “richiesta formale” scritta, così da poterla notificare anche al soggetto che ha interesse contrario al diritto di accesso.
Dal giorno della presentazione della richiesta di accesso decorrono trenta giorni, dopo di che, se l’ufficio resta silente, la domanda deve intendersi respinta. Se la richiesta è accolta, il documento verrà mostrato senza indugio all’interessato salvo differimento, adeguatamente motivato dall’ufficio stesso.
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