Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito molti aspetti relativi al bonus facciate 2020, introdotto nella recente Manovra. Qui è possibile consultare chi sono i soggetti aventi diritto e quelli esclusi dalle detrazioni, così come è possibile avere chiaro una volta per tutte l’elenco dei lavori ammessi e compresi nella detrazione fiscale. Andiamo a scoprirlo.
Bonus facciate 2020: a chi spetta
Il bonus facciate 2020 consiste in una detrazione dall’imposta lorda e pertanto alcuni soggetti sono esclusi dal beneficio fiscale. Infatti, tutti i contribuenti che percepiscono redditi solo ed esclusivamente assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva non sono ammessi tra i beneficiari del bonus. Pertanto, anche i soggetti che sono titolari di redditi esclusivamente derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario sono esclusi, in quanto il loro reddito è soggetto a imposta sostitutiva. Solo nel caso in cui tali soggetti possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo potranno usare il bonus in diminuzione della corrispondente imposta lorda.
Sono ammessi al beneficio fiscale le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
I requisiti richiesti
Per poter usufruire della detrazione i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di partenza dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Entrando nel dettaglio i beneficiari devono:
- Possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- Detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato;
- Essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Possono essere ammessi alla detrazione anche i familiari del possessore/detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto, a condizione che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. Inoltre, hanno diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a patto che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, e chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
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Bonus facciate 2020: elenco lavori ammessi
La detrazione è ammessa sulle spese riguardante gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, realizzata su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Inoltre la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Più precisamente si tratta di (A) parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, nonché (B) parti del territorio totalmente o parzialmente edificate.
Per poter accedere al bonus, gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione spetta per i seguenti tipi di lavori:
- Interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi:
- Consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e rinnovo elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- Consolidamento e ripristino, inclusa mera pulitura e tinteggiatura delle superficie, o rinnovo elementi costituiti di balconi, ornamenti e fregi;
- Lavori riconducibili al decoro urbano come quelli riferiti alla grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Infine la detrazione spetta anche per le pese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavoro; nonché per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.
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