Pensione di reversibilità al convivente: come funziona e quando spetta
Pensione di reversibilità al superstite: di che si tratta e quali sono le normative rilevanti. Quando ricorrono i presupposti e le aperture dei giudici.
La pensione di reversibilità, detta comunemente anche “reversibilità” o “pensione ai superstiti” ha in marito o moglie (e figli) i suoi destinatari tipici. Vediamo però quali sono le ultime novità giurisprudenziali in materia e se davvero ultimamente i giudici hanno fatto delle “aperture” rispetto a quella che è la normativa vigente, riconoscendo tale pensione di reversibilità anche alle coppie non unite da matrimonio.
Pensione di reversibilità: di che si tratta e dove è disciplinata
È la legge n. 335 del 1995 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare“) la fonte normativa essenziale in tema di pensione di reversibilità. Come accennato, secondo questa legge i soggetti destinatari della prestazione in oggetto sono esclusivamente i coniugi e i figli (e in alcuni casi particolari i destinatari sono i genitori del defunto oppure i fratelli celibi o le sorelle nubili). Ma che cos’è in concreto una pensione di reversibilità?
Si tratta semplicemente di una prestazione economica versata ai familiari del deceduto, sulla base di espressa domanda – quindi non in via automatica – e il cui importo effettivo in denaro corrisponde ad una percentuale della pensione incassata dalla persona quando era in vita. Ricordiamo, per completezza, che la legge chiama invece “pensione indiretta” quella prestazione versata in caso di morte di un lavoratore non ancora pensionato. La pensione indiretta è corrisposta ai familiari laddove il lavoratore deceduto, a suo tempo, aveva già maturato, in modo alternativo:
- o almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nei cinque anni prima del decesso;
- oppure almeno 780 contributi settimanali.
In ogni caso, la pensione in oggetto spetta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vi è stato il decesso, ovvero indipendentemente dal momento in cui è fatta domanda.
La nuova giurisprudenza sul tema: le aperture a favore dei non sposati
Come anticipato, la legge e la prassi sono sempre state piuttosto “rigide” sul tema: solo nel contesto di una coppia sposata, si è sempre inserita la prestazione di cui si tratta. In altre parole, resterebbero comunque fuori dalla pensione di reversibilità sia le persone che hanno scelto le unioni civili, sia le persone conviventi (coppie di fatto), ma non sposate.
Insomma la linea dominante finora è stata quella per cui, pur essendo stata riconosciuta in giudizio l’equiparazione tra coppie sposate e coppie di fatto, non è stata anche applicata – a queste ultime – la disciplina sulla reversibilità. Ma c’è un altro punto degno di nota: la pensione di reversibilità è versata soltanto se il vedovo o la vedova non decide di sposarsi nuovamente. E secondo l’attuale giurisprudenza, un’eventuale nuova convivenza o coppia di fatto non comporta la perdita del beneficio dell’Inps. Questa è già una prima parziale “apertura” giurisprudenziale, che consente un utilizzo più esteso della pensione in esame. Ma non è la sola.
Non può non essere menzionata la legge Cirinnà sulle coppie di fatto e su quelle omosessuali, ovvero la legge n. 76 del 2016. Tale importante provvedimento se da una parte estende il diritto alla pensione di reversibilità alle persone omosessuali, legate da un’unione civile, dall’altra, non tiene in considerazione però le coppie di fatto, omosessuali o eterosessuali, che non hanno stipulato una unione civile. Di qui la domanda se anche per esse può valere la reversibilità.
Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza, c’è stata una significativa apertura anche alle coppie di fatto: in pratica, la reversibilità scatta anche laddove sia redatto a priori un atto di testamento, nominando il partner della coppia di fatto come erede. Con tale “escamotage” sarebbe così possibile ottenere comunque la percentuale della pensione di reversibilità.
Quindi il principio giurisprudenziale in oggetto estenderebbe il beneficio a tutte le coppie non unite legalmente, ma semplicemente conviventi di fatto. Concludendo, tale evoluzione giurisprudenziale è assai significativa perché tutela le coppie non sposate che, in precedenza, erano costrette a ricorrere presso la Corte di giustizia europea, per riuscire ad ottenere le pensione di reversibilità.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it