Il prestito tra privati (detto tecnicamente “contratto di mutuo”) non tramonta mai e non va mai fuori moda, in particolare nei tempi odierni. Esso – specialmente tra amici e conoscenti – rappresenta una soluzione immediata per ottenere una somma di denaro per accrescere il proprio potere di acquisto o garantirsi una liquidità per dei costi improvvisi da sostenere. Vediamo allora come funziona il prestito tra privati con mero accordo verbale: è valido? e cosa succede se il debitore non vuole o non può dare indietro i soldi? Vediamolo più da vicino.
Prestito tra privati in forma orale: è valido?
Come accennato, nell’economia moderna il prestito tra privati è un pilastro indispensabile per stimolare i movimenti di denaro e le transazioni finanziarie, in quanto permette ai consumatori di aumentare la loro capacità di acquisto, senza veder decrescere la liquidità personale. Svariati, come ben noto, i campi di utilizzo del prestito tra privati: dall’acquisto di elettrodomestici, alle spese per viaggi, ristrutturazioni immobiliari e mezzi di trasporto.
Il problema però emerge quando il prestito non viene “registrato” con accordo scritto, non viene insomma messo nero su bianco. In queste circostanze potrebbe essere difficile riavere indietro il denaro, perché il debitore potrebbe sostenere che invece di prestito, si è trattato di donazione, oppure potrebbe di fatto non avere più alcuna liquidità perché ha dilapidato tutto ed è nullatenente.
Insomma, la questione potrebbe essere davvero complessa, essendo legittimo il dubbio sulla validità di un accordo meramente verbale di prestito ed essendo legittimo il timore che, in caso di controversia tra debitore e creditore, quest’ultimo abbia difficoltà a dimostrare che davvero si è trattato di un prestito (mancando prove scritte).
In ogni caso, sgomberiamo il campo dal primo dubbio che può emergere: il prestito tra privati è valido anche senza accordo scritto (a patto però che non sia in gioco un interesse superiore al tasso di usura e il passaggio di denaro non superi i limiti di tracciabilità fissati dal legislatore, che dal luglio 2020 saranno pari a 2000 euro). Insomma basta un accordo verbale, un consenso e una stretta di mani, per determinare la validità legale di quanto pattuito. Ed è altrettanto chiaro che dopo il trasferimento di denaro, scatta conseguentemente l’obbligo di riconsegna.
Il debitore si oppone e non riconsegna il denaro: che fare?
Chiarito che anche il prestito tra privati o mutuo – stipulato in forma orale – è valido, bisogna però considerare alcune questioni di tipo pratico che vengono a galla qualora il debitore non si comporti diligentemente, non restituendo il denaro. Anzitutto entro quanto tempo va restituito? In linea di principio, se non c’è stato esplicito accordo di creditore e debitore, la restituzione può essere richiesta in ogni momento (teoricamente anche il giorno successivo al prestito). In ipotesi di controversia con il debitore che si oppone, non resterà che rivolgersi al giudice affinché questi ponga un termine congruo, tenendo in considerazione la capacità concreta del debitore di far fronte all’obbligazione e l’importo a suo tempo prestato.
Ma riavere indietro i soldi potrebbe essere ancora più problematico laddove il debitore, per sfuggire all’obbligo, sostenga innanzi al giudice che non si è trattato di prestito, bensì di donazione. Secondo la Corte di Cassazione, in assenza di prove contrarie fornite dal creditore, se il debitore dichiara in giudizio che si è trattato di donazione questa prevale e il giudice dovrà accogliere la tesi del debitore, che con questo escamotage può quindi evitare la restituzione del denaro.
È chiaro allora che per il creditore diventa essenziale riuscire a dimostrare l’esistenza del prestito, pur in mancanza di un formale contratto di mutuo. A tal fine potrebbe essere sufficiente una semplice dichiarazione scritta del debitore che ha ricevuto la somma (vale a dire un documento “informale”, senza tutti i crismi di un contratto). Oppure potrebbe funzionare la prova testimoniale, laddove le circostanze e i rapporti tra creditore e debitore la rendano giustificata: la scelta però di ammettere tale prova spetta esclusivamente al magistrato.
Un altro punto degno di nota, in materia di restituzione del denaro, è quello legato alla richiesta di decreto ingiuntivo, un procedimento alternativo alla causa ordinaria, più breve e potenzialmente più efficace. Ma per attivarlo con successo è necessaria almeno una prova scritta, non per forza un formale contratto di mutuo ma anche una semplice dichiarazione d’impegno del debitore.
Il debitore è senza soldi: che fare?
In caso di contrasti con il debitore ed anche qualora il giudice dia ragione al creditore, potrebbe però succedere che il debitore non paghi perché nullatenente. In queste circostanze è chiaro che il pignoramento dei beni non può funzionare. L’unica cosa da fare è augurarsi che il debitore ottenga al più presto un reddito o una quota ereditaria che gli consenta di saldare finalmente il debito.
In ipotesi di decesso del debitore di un prestito tra privati in forma orale, saranno gli eredi i nuovi debitori al posto suo, rispondendo con i loro beni ma a patto che il credito non sia già caduto in prescrizione. Per interrompere il decorso di essa, è sufficiente inviare prima della scadenza dei dieci anni (questo è il lasso di tempo della prescrizione per i prestiti) una comunicazione formale scritta come una PEC o raccomandata a.r., che ha ad oggetto il prestito e indica causale e importo.
Concludendo, è ben chiaro che se è vero che il prestito tra privati in forma orale è ammesso dalla legge, c’è più di una ragione per mettere formalmente nero sul bianco l’accordo e redigere un contratto di mutuo: per questa via, recuperare successivamente i soldi è molto meno complicato.
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