Come molti ben sanno, il fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo – ovvero il bullismo attuato attraverso modalità elettroniche o informatiche su internet – è in costante aumento. Di seguito non indagheremo però le cause sociali, educative, comportamentali ecc. che pure meriterebbero menzione. Ci soffermeremo infatti sull’inquadramento del bullismo in chiave giuridica o legale, cercando di fare luce sui rischi che emergono dall’adottare condotte vessatorie ai danni di qualcuno e sulle possibili sanzioni penali. Facciamo il punto.
Bullismo: quando rileva per la legge?
Prima di soffermarci sugli aspetti penali e sanzionatori, dobbiamo fare qualche cenno al concetto di bullismo secondo la legge. Ovvero, quando un comportamento può essere classificato usando questo termine? Ebbene, si fa riferimento ad ogni condotta, gesto o azione violenta e volontaria, con cui una o più persone si rivolgono contro uno o più soggetti, con modalità prevaricatrici, moleste e persecutorie.
Non per forza deve trattarsi di una violenza fisica: può trattarsi anche di una violenza psicologica e intimidazioni di vario tipo (talvolta ancora più gravi in quanto a conseguenze che lasciano). Quest’ultima, oggigiorno ha poi avuto grande diffusione, a causa dell’utilizzo esteso che i giovani fanno dei social network e dell’abitudine di inserire su internet video in cui viene mostrata la persona oggetto di scherno e derisione. La condotta in questione, per rilevare giuridicamente, deve tuttavia protrarsi nel tempo, con più episodi ripetuti e che ben acclarano quindi lo stato di soggezione della vittima.
In verità si tratta di molestie che trovano spazio non soltanto nel mondo giovanile, ma anche in altri contesti e settori. Si parla di molestie e di indebite “invasioni” della propria sfera privata e di lesione dei diritti fondamentali della persona, infatti anche con riguardo ai fenomeni di mobbing a lavoro oppure di stalking, accomunati con il bullismo dal fatto che anche in queste circostanze c’è un soggetto che – per futili e irragionevoli motivi – viene “preso di mira”.
C’è responsabilità penale in caso di vessazioni?
Ebbene, se è vero che nel Codice Penale non ci sono articoli che specificamente attengono al bullismo, è però altrettanto vero che negli ultimi tempi, il contributo della giurisprudenza in merito è stato assai significativo ed illuminante. Ci riferiamo, in particolare, a quanto stabilito recentemente dalla Corte di Cassazione, la quale – in una controversia trattata – ha affrontato compiutamente il fenomeno del bullismo, come espressione di una varietà di condotte rilevanti penalmente: lesioni fisiche, molestie, minacce ecc. Questi ultimi sono tutti reati disciplinati dal Codice Penale.
Nel 2017 la Suprema Corte è infatti intervenuta e ha fatto il punto sul tema, di fatto sancendo una volte per tutte un’analogia, di suo piuttosto evidente, tra il bullismo e il reato penale di stalking, di cui all’art. 612 bis c.p. Insomma, secondo questo giudice gli atti persecutori compiuti in ambito scolastico possono essere fonte di responsabilità penale e condurre all’applicazione delle pene di cui all’articolo citato. Se infatti è prodotta la prova di un grave e perdurante stato di ansia e di paura, questa è sufficiente ad integrare il reato. E la condanna penale in questione, colpì ragazzi che all’epoca dei fatti erano minorenni.
I rischi non sono di poco conto: lo stalking espresso nelle forme del bullismo, è potenzialmente sanzionato con la pena detentiva in carcere (anche fino a sei anni e sei mesi, più le eventuali aggravanti). Tuttavia, in considerazione della eventuale minore età dei soggetti coinvolti, il magistrato potrebbe optare per una condanna più “lieve” e altre misure cautelari, come ad esempio l’obbligo di dimora o gli arresti domiciliari.
Potrebbe pure optare per l’imposizione del divieto di entrare a scuola. Peraltro, a quest’ultimo provvedimento potrebbe giungere lo stesso preside dell’istituto, se autorizzato dal magistrato e anche qualora la vittima delle prevaricazioni non sia uno studente, bensì un insegnante.
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