Donazione eredità: cos’è, come funziona e quando si può fare

Pubblicato il 27 Febbraio 2020 alle 08:15 Autore: Claudio Garau

Donazione dell’eredità: di che si tratta e dove trova fondamento nel Codice Civile. Come funziona in concreto il meccanismo.

Donazione eredità cos'è, come funziona e quando si può fare
Donazione eredità: cos’è, come funziona e quando si può fare

Ben sappiamo che donazione ed eredità sono due concetti distinti del diritto civile e che producono conseguenze ben differenti a seconda che il destinatario sia il donatario oppure l’erede. Vediamo di seguito però se donazione ed eredità possono ipoteticamente essere “combinate” tra loro, ovvero se la legge ammette una donazione dell’eredità. Facciamo chiarezza.

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Donazione eredità: come funziona?

Per capire come si possono abbinare donazione ed eredità, dobbiamo distinguere due casi diversi: quello per il quale la donazione avviene prima dell’accettazione dell’eredità e quello per il quale la donazione avviene dopo.

Aprendo una breve ma necessaria parentesi, ricordiamo che l’accettazione dell’eredità (di cui all’art. 470 del Codice Civile) comporta che il cosiddetto “chiamato all’eredità” acquisisca la qualità di “erede”. Conseguentemente, quest’ultimo eredita non soltanto i crediti e il patrimonio del defunto, ma anche i debiti, in proporzione alla quota ereditata (mentre i legatari, ovvero i soggetti che ottengono soltanto uno o più beni che furono del de cuius, non acquisiscono alcun debito). Pertanto il potenziale erede dovrà, prima di decidere se accettare o meno, considerare il patrimonio attivo del defunto e l’entità del passivo: si tratta insomma di una scelta di opportunità.

Donazione eredità prima dell’accettazione

In queste circostanze, è già possibile effettuare la donazione in questione, ma tale operazione implica un caso di accettazione “tacita” dell’eredità da parte di chi dona. Insomma, la logica del diritto vuole che prima della donazione, la quota ereditaria entri comunque nella materiale disponibilità del futuro donante che poi, di fatto, procederà con la donazione al destinatario. C’è però un particolare non di poco conto: in questa ipotesi, la donazione comporterà che il donatario assorbirà non soltanto i beni (ad esempio dei terreni) oppure i diritti (ad es. un diritto di credito) che erano confluiti nel patrimonio dell’erede, ma anche e soprattutto i debiti che furono del de cuius (con l’Agenzia delle Entrate se debiti tributari, con un privato se debito per canoni di affitto non pagati ecc.).

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Donazione eredità dopo l’accettazione

Analogamente, la legge ammette la donazione eredità anche dopo l’accettazione. Il meccanismo in sostanza resta invariato, ovvero prima i beni che sono stati del defunto, entrano nel patrimonio del donante e questi poi li trasferirà con atto di donazione al destinatario del gesto di liberalità. C’è però una puntualizzazione da fare: nella ipotesi specifica di donazione di beni mobili (ad esempio un’automobile), è richiesto in ogni caso l’intervento del notaio che, in forma scritta, dovrà indicare i beni oggetto di donazione e il loro valore in euro. Tale intervento è necessario ai fini della validità della donazione. Insomma se è donato un qualsiasi “bene mobile registrato”, ai fini della trascrizione del trasferimento di esso al Pra, è obbligatorio il formale atto del notaio.

Concludendo, la donazione dell’eredità è pertanto una soluzione che deve essere ponderata e considerata di volta in volta, ed in particolare potrebbe risultare opportuna laddove il bene ereditato comporti costi assai onerosi a fronte di un vantaggio ridotto o quasi nullo.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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