Casa popolare: quando si eredita, come funziona ed è possibile?

Pubblicato il 27 Febbraio 2020 alle 15:16 Autore: Claudio Garau

Casa popolare e diritto di assegnazione: come funziona per gli eredi? hanno diritto al subentro al posto del precedente proprietario ormai deceduto?

Casa popolare quando si eredita, come funziona ed è possibile
Casa popolare: quando si eredita, come funziona ed è possibile?

La crisi economica e le difficoltà di tantissime famiglie a non riuscire a far fronte a tutte le spese mensili, fanno sì che la questione dell’assegnazione della casa popolare sia sempre attuale e concreta. Affrontiamo allora un’interessante ipotesi pratica e vediamo di seguito se è possibile ereditare una casa popolare da precedente avente diritto all’assegnazione, oppure se ci sono dei limiti. Facciamo chiarezza.

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Casa popolare: di che si tratta

Preliminarmente, vediamo cosa la legge intende per casa popolare. Con questo termine in buona sostanza si intende un’abitazione la cui proprietà è e resta ad enti statali o locali, come il Comune di appartenenza. Le case popolari non vengono quindi donate o vendute, bensì semplicemente assegnate a soggetti con un reddito molto limitato e senza lavoro. In tali immobili, gli affittuari pagano una quota di affitto bassissima (all’incirca dai 30 ai 150 euro).

È chiaro che la domanda per l’ottenimento di una casa popolare va fatta presso il Comune in cui è fissata la residenza, dato che sono gli enti locali che di fatto regolano interamente la procedura. In linea di massima, tuttavia, ogni Comune – per redigere la graduatoria e i punteggi che danno diritto all’assegnazione – considera alcuni basilari criteri come:

  • età anagrafica;
  • eventuale disoccupazione;
  • reddito;
  • numero di componenti della famiglia;
  • morosità incolpevole pregressa;
  • presenza di membri invalidi in famiglia.

Di norma l’assegnazione della casa popolare è fatta all’avente diritto “a tempo indeterminato”, sebbene in alcune regioni – come la Lombardia – si svolgano periodicamente dei controlli per verificare la permanenza dei requisiti citati.

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Ereditare un alloggio popolare: è possibile?

Il punto è il seguente: laddove si verifichi il decesso dell’assegnatario della casa popolare, i suoi eredi possono permanere nell’appartamento, per una sorta di “trasferimento” per successione del diritto di assegnazione? Oppure l’alloggio è destinato a tornare nella piena disponibilità del Comune, il quale lo ri-assegnerà attraverso bandi ad hoc? Come al solito, quando si tratta di spinose questioni pratiche e di non facile risoluzione, è stata la giurisprudenza – in particolare quella della Cassazione – a fare chiarezza.

La Suprema Corte, chiamata ad esprimersi su una controversia tra erede e Comune che era arrivata fino al giudice di legittimità, ha emesso recentemente un’ordinanza assai esaustiva. Con essa ha sancito che “In tema di edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione sicché, in caso di morte dell’assegnatario, si determina la cessazione dell’assegnazione-locazione ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente“. In linea di principio, la domanda del familiare, per il subentro nel diritto all’assegnazione-locazione non può essere accolta. E, in ogni caso, per ottenere la casa popolare è necessario rispettare il consueto iter: gli eredi insomma non potranno rivendicare alcunché.

Piuttosto la Cassazione ha precisato un altro rilevante punto: l’ente locale potrà piuttosto, in via meramente discrezionale, decidere per una nuova assegnazione, a favore di persone che furono conviventi con il deceduto, o che sono “titolari di altro titolo preferenziale” (queste le parole usate dalla Cassazione), previsto dalla legge.

Concludendo, questo giudice ha insomma chiarito che la normativa vigente non autorizza alcun diritto al subentro automatico nell’assegnazione della casa popolare, a causa della successione. Sarà piuttosto l’ente locale, con autonoma scelta ed in base a quanto previsto (e concesso) dalle norme del regolamento interno, a decidere se e quando assegnare l’alloggio agli eredi a suo tempo conviventi. In caso contrario, per essi neanche un’azione giudiziaria servirebbe a riconoscere la fondatezza della loro domanda.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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