Partita Iva e infortunio sul lavoro, cosa spetta per legge e tutele
Partita Iva: in caso di infortunio sul lavoro, la situazione tra lavoratori dipendenti e autonomi è molto diversa; ecco cosa spetta a questi ultimi
Partita Iva: cosa spetta al professionista in caso di infortunio sul lavoro? Ha la possibilità di sospendere il versamento obbligatorio dei contributi previdenziali e assistenziali Inail se non può ritornare in attività dopo 60 giorni.
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Partita Iva: cosa spetta in caso di infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio sul lavoro, la situazione tra lavoratori dipendenti e autonomi è molto diversa: per dirla in breve, questi ultimi non godono degli stessi diritti dei primi. Basta dire su questo punto che per professionisti, artigiani ed esercenti che si assentano dal lavoro a causa di un infortunio non viene erogata alcuna indennità anche se si sono fatti male sul luogo di lavoro.
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Tuttavia, anche per chi è titolare di una Partita Iva è prevista una sorta di tutela in caso di tale sfortunata evenienza. Sostanzialmente, una Partita Iva in caso di infortunio sul lavoro ha la possibilità di sospendere il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali Inail se non può tornare in attività dopo 60 giorni. La durata della sospensione coprirà il periodo di recupero dal suddetto infortunio fino a un massimo di due anni. D’altra parte, una volta ritornato a lavoro, il titolare di Partita Iva dovrà versare i contributi per come maturati nel periodo della sospensione.
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Per mettersi in regola con i versamenti si dovrà pagare un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione; da precisare che il piano di rateazione non si può estendere per un periodo superiore a sei anni.
Obbligo di assicurarsi presso l’Inail
Ora, anche non è prevista alcuna assistenza economica ai titolari di Partita Iva in caso si infortunio se non nei termini fin qui esposti, per legge, alcune categorie di lavoratori autonomi hanno l’obbligo di assicurarsi presso l’Inail nell’evenienza, appunto, di un infortunio. Dunque, sottoposti a tale obbligo sono coloro che svolgono anche non in modo permanente, attività manuale retribuita in generale e, nello specifico, artigiani e agricoltori, medici esposti a Rx, lavoratori preposti all’uso di macchine elettriche e sportivi professionisti.
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