Con una recente circolare, l’Inps comunica come procederà in merito al recupero delle prestazioni a sostegno del reddito, cioè quelle somme erogate dall’ente per poi rivelarsi non legittimamente spettanti. Due sostanzialmente le modalità previste: trattenute mediante compensazione impropria oppure, su richiesta del debitore, il pagamento con rimessa diretta su base rateale.
Prestazioni a sostegno del reddito: l’Inps procede al recupero
L’Inps, nel messaggio numero 734 del 25 febbraio 2020, ha precisato i termini del meccanismo con cui procederà al recupero delle somme erogate a titolo di prestazioni a sostegno del reddito qualora, in base a calcoli più approfonditi, sia emerso come il beneficiario le abbia ricevute indebitamente. Tuttavia, a sottolinearlo lo stesso ente, non sono ancora state disposte delle linee guida vere e proprie per la restituzione.
Dunque, mentre prosegue l’elaborazione di queste ultime, l’Inps annuncia di far riferimento alla determinazione presidenziale numero 123 del 26 luglio 2017 che ha determinato l’approvazione del “Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo”.
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Le modalità di recupero
Il procedimento amministrativo volto al recupero delle prestazioni a sostegno del reddito indebitamente percepite partirà con la verifica da parte dell’Inps sulla possibilità di effettuare una compensazione impropria: questa si verifica laddove “il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione” considerando che per “medesima prestazione a sostegno del reddito deve intendersi non genericamente una prestazione del medesimo tipo, ma specificamente quella che sorge dallo stesso titolo”.
Quindi, l’Inps invierà una nota di debito al beneficiario che ha ricevuto indebitamente la prestazione chiedendone la restituzione, in un’unica soluzione, entro 30 giorni. Il recupero coattivo di quanto erroneamente accreditato – e degli interessi legali in caso di dolo accertato – scatterà trascorso tale periodo. Le modalità di recupero sono due, come si diceva: trattenuta su prestazioni e pagamento tramite rimessa in denaro.
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Prestazioni a sostegno del reddito: le possibilità di rateizzazione
In questa evenienza ma soltanto per debiti superiori a 100 euro è prevista la rateizzazione. Le rate mensili, però, non potranno essere di importo inferiore a 60 euro (a parte la rata finale), infine, saranno previste fino a 24 mensilità per indebiti di condotta, cioè se il beneficiario era cosciente di percepire prestazioni a sostegno del reddito senza averne diritto, fino a 36 rate per indebiti civili, in pratica, quelli determinatisi in seguito a modifiche di normativa o regolamenti, e fino a 72 mensilità per indebiti impropri (errori di calcolo di varia natura).
Nei primi due casi, d’altro canto, l’Inps ricorda che la rateizzazione “può essere accordata solo per comprovate situazioni socio-economiche dell’interessato e con applicazione sul dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, degli interessi legali di dilazione di cui all’articolo 1282 c.c., fino all’effettivo soddisfo”.
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