Il reddito di cittadinanza, la misura di contrasto alla povertà introdotta dal Governo Conte I col decreto 4/2019, stato introdotto per aumentare il numero degli occupati e diminuire il numero di poveri. Ma il RdC è accessibile ai senza fissa dimora? La risposta è affermativa e la materia è stata oggetto di una comunicazione ufficiale del Ministero del Lavoro datata 19 febbraio 2020.
Reddito di cittadinanza, la necessità di chiarimenti dal Ministero del Lavoro
In particolare l’oggetto è relativo “Indicazioni relative all’accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) per i senza dimora e alla verifica del possesso del requisito relativo alla residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, da parte delle persone cancellate dall’anagrafe per irreperibilità”.
Nella nota il Ministero spiega di fornire tali chiarimenti dopo la segnalazione di numerosi casi di cittadini, italiani e non, che in esito alle verifiche anagrafiche risultano essere stati iscritti in anagrafe per un periodo superiore ai 10 anni, ma attualmente non sono più iscritti – neanche come residenti senza dimora – perché cancellati per irreperibilità anagrafica ai sensi dell’art. 11 lettera c) del D.P.R. 223/1989; ovvero di cittadini attualmente iscritti, residenti complessivamente per un periodo superiore ai 10 anni, ma con una interruzione proprio negli ultimi due anni, dovuta a cancellazione per irreperibilità anagrafica.
Le istruzioni ed i compiti dei Comuni
Pertanto, stabilito che il Reddito di cittadinanza è da intendersi esteso ai senza fissa dimora la nota chiarisce che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita. Per i nati all’estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all’obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell’interno.”
Pertanto, qualora una persona senza dimora intendesse presentare la richiesta di accesso al Rdc, ma non risultasse iscritta nei registri anagrafici (perché non si era attivata per richiederla o nel caso vi sia stata inadempienza delle amministrazioni nel rendere esigibile questo diritto), il Comune dovrà in primo luogo provvedere, all’esito degli accertamenti volti a confermare l’abituale presenza del richiedente sul territorio comunale, a riconoscere l’iscrizione nei registri anagrafici secondo le modalità previste dalla legge.
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