Bonus matrimonio 2020 Inps: quanto spetta e quando viene versato
Facciamo luce sul bonus matrimonio 2020 Inps: ecco quanto spetta d’importo, chi sono i beneficiari e quali requisiti richiesti.
Si chiama bonus matrimonio 2020, ma potrebbe anche definirsi congedo matrimoniale. La novità portata da una proposta di legge a firma Lega, che riguardava la detrazione delle spese matrimoniali per le coppie under 35 con uno specifico valore Isee e che avessero optato per la celebrazione del rito religioso, non è andata a buon fine. Nella Manovra 2020 c’è spazio per il bonus matrimonio 2020, comunque, ovvero una sorta di congedo matrimoniale come lo abbiamo conosciuto fino a oggi.
Bonus matrimonio 2020 Inps: cos’è e come funziona
Il bonus matrimonio 2020 è un beneficio che coincide con un congedo matrimoniale straordinario (la cui durata è di 8 giorni) e vale per i matrimoni celebrati in rito civile o concordatario (escluso dunque il matrimonio di tipo religioso). Gli 8 giorni devono essere spesi entro e non oltre i 30 giorni successivi all’evento e il bonus consiste in un assegno che spetta a tutti e due i coniugi aventi diritto.
I beneficiari del bonus matrimonio 2020 sono operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative che possano testimoniare un rapporto lavorativo di almeno 7 giorni e che fruiscono del congedo matrimoniale.
Tra gli altri beneficiari spiccano anche i seguenti soggetti:
- Lavoratori non in servizio per giustificato motivo;
- Disoccupati che abbiano lavorato almeno 15 giorni nei 3 mesi antecedenti al matrimonio presso le sopraccitate imprese.
L’assegno non spetta ai dipendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti; così come ai dipendenti di aziende agricole, operanti nel commercio, credito e assicurazioni, nonché ai dipendenti di enti locali e statali e di aziende che non versano il contributo alla CUAF.
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Bonus matrimonio 2020: importo dell’assegno
L’assegno corrispondente al bonus matrimonio si articola nel seguente modo, sia a livello di tempo sia a livello di importo retributivo:
- Operai e apprendisti: 7 giorni di retribuzione. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore (5,54%);
- Lavoratori a domicilio: 7 giorni di guadagno medio giornaliero. Come sopra, si annovera la detrazione della percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
- Marittimi: 8 giorni di salario medio giornaliero, con 5,54% la percentuale a carico del lavoratore da detrarre dalla retribuzione giornaliera;
- Part-time verticale: i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di lavoro da cui si detrae la percentuale a carico del lavoratore.
L’assegno è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Ne consegue che sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo di inabilità temporanea.
Di contro l’assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione, perché sostitutive alla retribuzione. In tali casi sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale perché più favorevole.
Il pagamento è erogato dai datori di lavoro per i lavoratori occupati. Invece l’assegno è versato dall’Inps per i soggetti disoccupati o richiamati alle armi.
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Bonus matrimonio 2020: la domanda, tempi e modalità
I lavoratori occupati hanno 60 giorni di tempo dal matrimonio per presentare domanda di bonus matrimonio al datore di lavoro, allegando il relativo certificato o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciati dall’Autorità comunale oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/00 che testimonia lo stato di coniugato e contiene gli estremi del matrimonio.
I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi sono tenuti a presentare domanda all’Inps entro 1 anno dalla data del matrimonio, tramite i seguenti canali:
- Web: servizi telematici accedendo tramite Pin al portale, fruendo del servizio di Invio Online di Domande di prestazioni a sostegno del reddito (funzione assegno congedo matrimoniale);
- Patronati: tramite i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center: tramite i numeri 803 164 o 06 164 164.
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