Bonus matrimonio 2020 Inps: quanto spetta e quando viene versato

Pubblicato il 27 Febbraio 2020 alle 10:06 Autore: Daniele Sforza

Facciamo luce sul bonus matrimonio 2020 Inps: ecco quanto spetta d’importo, chi sono i beneficiari e quali requisiti richiesti.

Bonus matrimonio 2020 Inps quanto spetta
Bonus matrimonio 2020 Inps: quanto spetta e quando viene versato

Si chiama bonus matrimonio 2020, ma potrebbe anche definirsi congedo matrimoniale. La novità portata da una proposta di legge a firma Lega, che riguardava la detrazione delle spese matrimoniali per le coppie under 35 con uno specifico valore Isee e che avessero optato per la celebrazione del rito religioso, non è andata a buon fine. Nella Manovra 2020 c’è spazio per il bonus matrimonio 2020, comunque, ovvero una sorta di congedo matrimoniale come lo abbiamo conosciuto fino a oggi.

Bonus matrimonio 2020 Inps: cos’è e come funziona

Il bonus matrimonio 2020 è un beneficio che coincide con un congedo matrimoniale straordinario (la cui durata è di 8 giorni) e vale per i matrimoni celebrati in rito civile o concordatario (escluso dunque il matrimonio di tipo religioso). Gli 8 giorni devono essere spesi entro e non oltre i 30 giorni successivi all’evento e il bonus consiste in un assegno che spetta a tutti e due i coniugi aventi diritto.

I beneficiari del bonus matrimonio 2020 sono operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative che possano testimoniare un rapporto lavorativo di almeno 7 giorni e che fruiscono del congedo matrimoniale.

Tra gli altri beneficiari spiccano anche i seguenti soggetti:

  • Lavoratori non in servizio per giustificato motivo;
  • Disoccupati che abbiano lavorato almeno 15 giorni nei 3 mesi antecedenti al matrimonio presso le sopraccitate imprese.

L’assegno non spetta ai dipendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti; così come ai dipendenti di aziende agricole, operanti nel commercio, credito e assicurazioni, nonché ai dipendenti di enti locali e statali e di aziende che non versano il contributo alla CUAF.

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Bonus matrimonio 2020: importo dell’assegno

L’assegno corrispondente al bonus matrimonio si articola nel seguente modo, sia a livello di tempo sia a livello di importo retributivo:

  • Operai e apprendisti: 7 giorni di retribuzione. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore (5,54%);
  • Lavoratori a domicilio: 7 giorni di guadagno medio giornaliero. Come sopra, si annovera la detrazione della percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
  • Marittimi: 8 giorni di salario medio giornaliero, con 5,54% la percentuale a carico del lavoratore da detrarre dalla retribuzione giornaliera;
  • Part-time verticale: i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di lavoro da cui si detrae la percentuale a carico del lavoratore.

L’assegno è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Ne consegue che sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo di inabilità temporanea.

Di contro l’assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione, perché sostitutive alla retribuzione. In tali casi sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale perché più favorevole.

Il pagamento è erogato dai datori di lavoro per i lavoratori occupati. Invece l’assegno è versato dall’Inps per i soggetti disoccupati o richiamati alle armi.

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Bonus matrimonio 2020: la domanda, tempi e modalità

I lavoratori occupati hanno 60 giorni di tempo dal matrimonio per presentare domanda di bonus matrimonio al datore di lavoro, allegando il relativo certificato o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciati dall’Autorità comunale oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/00 che testimonia lo stato di coniugato e contiene gli estremi del matrimonio.

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi sono tenuti a presentare domanda all’Inps entro 1 anno dalla data del matrimonio, tramite i seguenti canali:

  • Web: servizi telematici accedendo tramite Pin al portale, fruendo del servizio di Invio Online di Domande di prestazioni a sostegno del reddito (funzione assegno congedo matrimoniale);
  • Patronati: tramite i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center: tramite i numeri 803 164 o 06 164 164.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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