Il fenomeno dei cosiddetti “portoghesi” sugli autobus non accenna ad arrestarsi: sono infatti in molti coloro che, “per scelta”, decidono di non sostenere il costo del biglietto per il trasporto pubblico e di salire sul mezzo senza ticket oppure senza timbrarlo nell’apposita obliteratrice. In queste circostanze, tuttavia, l’azienda dei trasporti può certamente tutelarsi attraverso la multa autobus in caso si sia sprovvisti di biglietto (o non sia stato timbrato). Facciamo allora il punto e vediamo quali sono le conseguenze nel caso il privato multato non voglia pagare la multa, anche alla luce delle recenti conclusioni esposte dalla Corte di Cassazione.
Multa autobus: chi è il controllore secondo la Cassazione
Molti non lo ammetterebbero mai, ma non pochi sono certamente coloro che, almeno una volta nella vita, sono stati “beccati” dai controllori senza aver timbrato il biglietto di viaggio. I motivi per difendersi, come raccontano i casi di cronaca, sono innumerevoli e molti di essi anche assai fantasiosi: c’è chi ogni volta spera di “salvarsi” dal verbale di multa, adducendo scuse e giustificazioni cui possa abboccare il pubblico ufficiale di turno.
In una sentenza del 2018, la Suprema Corte ha infatti chiarito che i controllori degli autobus sono e vanno ricompresi nella categoria dei pubblici ufficiali. Ciò in quanto nelle loro tipiche funzioni, sono inclusi poteri autoritativi e certificativi e in quanto sono soggetti che esercitano una funzione regolata da norme di diritto pubblico. In altre parole, essi eseguono compiti di natura amministrativa perché si occupano, in caso di multa autobus, della constatazione dei fatti e delle verbalizzazioni, per ciò che riguarda le attività di prevenzione e di accertamento delle infrazioni compiute dai coloro che usano i mezzi pubblici.
Qual è il valore del verbale di multa? L’ordinanza-ingiunzione
Talvolta alla persona multata potrebbe venire in mente di non pagare la multa autobus emessa nei suoi confronti. In verità, l’azienda dei trasporti può tutelarsi contro chi non paga, ma non è sufficiente la notifica del verbale che menziona la trasgressione al regolamento di viaggio: è necessaria infatti anche e soprattutto la successiva notifica dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento (effettuata dal Comune o dall’azienda municipale), al fine di poter ricorrere alle vie giudiziaria di recupero coattivo della somma. Tale notifica deve però avvenire entro 5 anni dalla violazione, altrimenti il trasgressore è liberato. Così infatti si è espressa la Corte di Cassazione, sancendo che la mera consegna materiale del verbale, da parte dei controllori, non basta all’avvio della procedura esecutiva. Insomma, occorre anche che al multato sia notificata la ordinanza-ingiunzione presso l’indirizzo di residenza, atto necessario e preliminare rispetto all’azione giudiziaria. Infatti, soltanto l’ordinanza-ingiunzione costituisce il cosiddetto titolo esecutivo, che se non rispettato dall’obbligato, consente all’avente diritto, di intraprendere le procedure esecutive.
Il multato non vuole pagare: cosa rischia?
Anzitutto, potrebbe ben succedere che il multato non ritiri la raccomandata notificata con l’ingiunzione citata: in queste circostanze, non potrà comunque sfuggire all’infrazione, dato che la legge considera la comunicazione in questione come ritirata comunque, anche qualora sia depositata presso la casa comunale, o in ipotesi di raccomandata, presso l’ufficio delle Poste.
Ma che succede se il trasgressore ritira la missiva, viene a conoscere il contenuto dell’ordinanza-ingiunzione e non paga? quali sono i rischi? ebbene anzitutto va rimarcato che tale comunicazione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al giudice di pace, laddove vi siano un qualche vizio che possa renderla nulla o annullabile. In mancanza di opposizione, il suo contenuto si cristallizza e pertanto diventa definitiva e preliminare alle seguenti procedure esecutive. Concludendo, è chiaro insomma che se il multato decide di non pagare, sarà costretto, in modo coattivo, a farlo comunque: in ogni caso, a seguito dell’ordinanza-ingiunzione non rispettata, l’interessato riceverà anche la comunicazione della cartella di pagamento, a sua volta prodromica alla fase del vero e proprio pignoramento dei beni. Pertanto, è sempre consigliabile pagare subito e possibilmente allo stesso controllore che ha emesso la multa, dato che solitamente i regolamenti delle aziende dei trasporti pubblici, in questi casi, consentono uno sconto.
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