La Costituzione italiana è composta da un complesso di disposizioni che da un lato sono al vertice del sistema italiano delle fonti del diritto, e che dall’altro mirano alla miglior regolazione dei rapporti tra gli individui, che insieme formano la collettività e il popolo italiano. Forse in molti non conosceranno nel dettaglio alcune norme essenziali della Carta – magari meno famose di altre – ma che tuttavia meritano considerazione e menzione. Tra esse, l‘articolo 31 della Costituzione. Che cosa afferma tale disposizione? quali valori tutela? facciamo chiarezza.
Articolo 31 della Costituzione: il testo e gli scopi
Per completezza, richiamiamo anzitutto il breve, ma rilevante, testo dell’articolo citato: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo“.
Tale dettato dell’articolo 31 si combina con quello dell’art. 30 Cost, relativo ai doveri dei genitori verso i figli, e infatti entrambe le norme evidenziano la specifica tutela che gli autori della Carta costituzionale hanno dato:
- alla famiglia, intesa come “società naturale” e pilastro dell’ordinamento giuridico italiano;
- alla maternità, infanzia e gioventù, intese come espressione dei soggetti più deboli che sono inclusi nel nucleo familiare, e per questo meritevoli di norme e leggi ad hoc.
L’articolo 31 della Costituzione mira infatti a garantire il pieno sviluppo dell’essere umano e a tutelare i rapporti familiari, in quanto parte integrante della relazione tra individuo e Stato democratico.
In particolare, nel primo comma dell’articolo 31 in oggetto, lo Stato viene di fatto incaricato di assicurare una efficace tutela verso le famiglie numerose ed economicamente bisognose. Per concretizzare quanto in Costituzione, negli anni successivi all’entrata in vigore del testo, sono state emanate varie norme di legge, indirizzate a sostenere la famiglia con contributi in denaro, fino alla maggiore età dei figli, oppure con norme rientranti nell’ambito del diritto del lavoro, come quelle sui congedi parentali.
Nel secondo comma dell’articolo 31 in oggetto, gli autori della Costituzione hanno inteso dare specifica tutela all’infanzia ed alla maternità, anche nel caso la donna abbia un lavoro stabile. Sul piano delle leggi attuative del dettato di cui all’articolo 31 secondo comma, quattro sono state assai rilevanti e non possono non essere quanto meno menzionate:
- la legge n. 194 del 1978 sull’aborto;
- la legge n. 40 del 2004 sulla procreazione assistita;
- la legge n. 328 del 2000 sui servizi sociali, come sostegno alla maternità e ai nuclei familiari bisognosi;
- la legge n. 184 del 1983 sull’adozione del minore.
In conclusione, appare allora essenziale la previsione normativa di cui all’articolo 31 Cost. citato: da tale norma di livello costituzionale, hanno infatti tratto origine tutta una serie di provvedimenti successivi ad hoc, che hanno attuato in concreto, e su situazioni specifiche, quanto sancito nella Carta – in linea di principio – a favore di famiglia, infanzia e gioventù.
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