Un lavoratore dipendente che fruisce dei permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 per assicurare assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità, è legittimato a rifiutare un eventuale trasferimento a una diversa sede di lavoro da quella attuale. Questo è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24015/2017. Il divieto non riguarda solo il concetto di unità produttiva, ma anche il solo mutamento geografico del luogo di svolgimento della prestazione.
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In riferimento al Codice Civile (articolo 2103) leggiamo quanto segue: “Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. Spetterà però al datore di lavoro comprovare l’esistenza di queste esigenze oltre al fatto che non possano essere esaudite in alcun altro modo.
In ogni caso la legge è chiara: “Il trasferimento del lavoratore legittima il rifiuto del dipendente che ha diritto alla tutela di cui all’art. 33 c. 5 della L. 104/1992 di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato ove il trasferimento sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente e ove il datore di lavoro non provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”.
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Come stabilito dagli Ermellini della Cassazione, pertanto, la sede non corrisponde all’unità produttiva con riferimento al succitato articolo 2103 del Codice Civile, ma si riferisce solo ed esclusivamente la luogo fisico in cui si svolge il proprio lavoro. La legittimità del trasferimento occorrerebbe solo nell’eventualità in cui il dipendente esprima deliberatamente il proprio consenso, altrimenti il trasferimento risulta illegittimo.
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