Prestito amministratore condominio in banca: come funziona e garanzie

Pubblicato il 3 Marzo 2020 alle 16:20 Autore: Claudio Garau

Prestito amministratore condominio: che cosa dice la legge a riguardo? qual è lo spazio di azione dell’amministratore e quali le garanzie dei condomini?

Prestito amministratore condominio in banca come funziona e garanzie
Prestito amministratore condominio in banca: come funziona e garanzie

Il ruolo e le funzioni tipiche dell’amministratore condominio impongono il rispetto di tutta una serie di obblighi professionali inderogabili, tra cui quello dell’apertura di un conto corrente riconducibile ad un singolo condominio. Vediamo di seguito, in particolare, come funziona il prestito bancario richiesto dall’amministratore e i rapporti con le decisioni dell’assemblea condominiale. Tale prestito è sempre valevole nei confronti del condominio? ovvero, l’amministratore può in ogni caso chiedere il prestito per conto del condominio, oppure ha sempre bisogno dell’autorizzazione? Scopriamolo.

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Amministratore condominio: l’obbligo di apertura di conto corrente del condominio

Preliminarmente, chiariamo un punto essenziale: oggi ogni amministratore di condominio è tenuto per legge all’apertura del conto corrente condominiale. Infatti, il nuovo art. 1129 c.c., al comma 7, dispone il dovere dell’amministratore di far transitare il denaro ricevuto, a qualsiasi titolo, dai condomini o da soggetti terzi, e quello a qualunque titolo versato per conto del condominio, su un conto corrente ad hoc, postale o bancario, intestato al condominio stesso. Insomma è stato da qualche tempo messo nero su bianco un obbligo, la cui sussistenza era già stata in passato chiarita dalla giurisprudenza, la quale aveva già sostenuto la tesi per cui è necessario identificare un conto corrente intestato al condominio, onde evitare che possa esservi “confusione tra il patrimonio dei diversi enti di gestione da lui amministrati” (così si sono espressi i giudici in varie sentenze). Ciò chiaramente contribuisce alla buona e trasparente gestione del condominio, permettendo ai condomini di controllare con facilità le entrate e le uscite del condominio, ed in particolare i versamenti delle quote condominiali. È quasi superfluo ricordare che obbligo dell’amministratore è anche quello di tenere distinto tale conto corrente dal proprio conto (rischiando altrimenti di essere ritenuto penalmente responsabile).

Pertanto, l’amministratore condominio deve aprire il conto per ciascun condominio che gestisce, accreditarvi le quote incassate ogni mese ed occuparsene in piena trasparenza, dando tutte le informazioni eventualmente richieste dai condomini.

Prestito in banca richiesto dall’amministratore: a cosa prestare attenzione

In questo quadro, l’amministratore ha la possibilità di chiedere un mutuo condominiale alla banca, ma solo su delibera favorevole dell’assemblea, laddove sia opportuno provvedere a lavori di efficientamento energetico o di ristrutturazione di una certa entità, che riguardano parti condominiali dello stabile. Il mutuo condominiale altro non che un particolare tipo di contratto di mutuo, in cui si ha la consegna di una certa somma di denaro, e chi la riceve (ovvero il condominio) si obbliga, di solito a rate, a riconsegnare la stessa somma maggiorata degli interessi.

In particolare, una sentenza di quest’anno ha fatto chiarezza circa l’ipotesi del prestito bancario richiesto dall’amministratore di condominio. Secondo la tesi giurisprudenziale, l’amministratore non può decidere in autonomia di stipulare aperture di credito, fidi o finanziamenti, senza l’autorizzazione e approvazione dell’assemblea. Ne consegue che, in mancanza dell’ok dei condomini, l’operazione compiuta nei confronti del condominio, è inefficace e quest’ultimo non risponde del debito con la banca. Insomma, è sempre necessaria una delega valida dell’assemblea. A questo punto ci si potrebbe tuttavia domandare quali sono le conseguenze, a livello legale, se l’amministratore svolge lo stesso l’operazione in banca: che succede? Anzitutto, l’istituto di credito deve sempre chiedere il verbale assembleare, che reca il sì all’operazione. Di seguito sono due le possibili situazioni: a) se l’amministratore condominio non ha il verbale in oggetto, la banca non dovrebbe accordargli alcunché, ma se lo fa, la responsabilità per il finanziamento ricadrà anche sulla stessa banca, la quale non potrà rivendicare nulla sugli ignari condomini e non potrà quindi ottenere da questi ultimi il denaro in un primo tempo versato all’amministratore. In queste circostanze, l’amministratore potrà essere revocato per giusta causa. b) se l’amministratore addirittura falsifica il verbale assembleare, indicando un sì al finanziamento che mai era stato espresso dai condomini, potrà essere denunciato per il reato di truffa. Ed ovviamente anche in queste circostanze, i singoli condomini non potranno essere ritenuti debitori e responsabili per quanto attiene la restituzione del prestito. Piuttosto potrà parlarsi di debito in capo al solo amministratore.

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Concludendo, è ben chiaro che la legge tutela e garantisce la posizione e l’interesse dei condomini rispetto alla condotta dell’amministratore e conseguentemente evita ad essi l’attribuzione di debiti mai contratti con la banca.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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