Testamento olografo: cos’è, come si fa e valore legale. La guida essenziale
Testamento olografo: di che si tratta in concreto e quali requisiti deve rispettare per avere valore legale. Come va compilato?
Ben sappiamo che il testamento costituisce l’atto avente valore per il diritto, per il quale una persona decide e predispone quella che sarà la destinazione dei propri beni, per il periodo in cui non sarà più in vita (art. 587 Codice Civile). Ne esistono di vari tipologie e qui ci vogliamo soffermare su uno di essi, vale a dire il testamento olografo. Cos’è di preciso? Come si fa? Quando ha valore legale? Di seguito le risposte.
Testamento olografo: che cos’è e dove è regolato? i requisiti
Per capire cos’è un testamento olografo, ci è sufficiente leggere quanto previsto dall’art. 602, primo comma del Codice Civile: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore“. Il testamento olografo è quell’atto interamente compilato dal testatore di suo pugno ed è da ritenersi la tipologia più semplice, riservata, economica e pratica di atto di disposizione delle proprie sostanze, dato che necessita di sole tre essenziali formalità, ovvero la redazione in forma scritta:
- delle sue disposizioni;
- della data;
- della firma dell’autore.
Per quanto attiene la fase di compilazione, non necessita dell’intervento di un pubblico ufficiale, né di testimoni. Piuttosto, il deposito dell’atto presso l’ufficio del notaio – alla presenza di due testimoni – a norma dell’art. 620 c.c., è necessario esclusivamente per poterlo eseguire, a seguito dell’apertura della successione del testatore ormai defunto, su specifica istanza dell’interessato. Per maggior garanzia e per evitare eventuali sottrazioni o smarrimenti, tuttavia, può essere lo stesso autore a depositarlo presso un notaio o altra persona di fiducia (oppure può inserirlo in una cassetta di sicurezza).
Va rimarcato che tale testamento olografo va scritto interamente a mano dall’autore (non può quindi essere redatto su tastiera al pc, perché altrimenti sarebbe facile poter alterare il contenuto dell’atto) ed anzi la propria grafia deve risultare in modo inconfutabile nel testo. Deve inoltre emergere la volontà dell’autore inequivocabilmente: per redigerlo è ammessa qualsiasi superficie, un comune foglio di carta (anche un foglio di quaderno o block-notes) oppure anche altri materiali. Ciò in quanto la legge, su questo piano, non pone particolari vincoli e riconosce valore legale anche al testamento redatto con imprecisioni, errori grammaticali ed anche in stampatello, se comunemente usato in vita dal testatore. Tuttavia deve essere possibile ricostruire il senso logico di ogni disposizione del testo. La sottoscrizione del testamento deve consentire di risalire all’identità dell’autore; pertanto se essa è mancante o non è chiara, il testamento olografo è da considerarsi nullo e quindi non valido (art. 606 c. 1 c.c.), mentre il testamento senza data è annullabile (art. 606 c. 2 c.c.).
Che succede se partecipa un terzo alla redazione?
Ebbene, in questi casi la legge è piuttosto chiara, sancendo che ogni intervento o partecipazione di una terza persona alla sua scrittura sarebbe da considerarsi causa di nullità dell’atto di testamento olografo, anche laddove il soggetto terzo – con l’ok del testatore – si limitasse a redigere di suo pugno soltanto alcune parole del testo, anche di scarsa rilevanza. Insomma, la legge prevede pochi formalismi per questo testamento, ma essi vanno rispettati, pena la mancanza di valore legale dell’atto.
Sono invece ammesse e consentite dalla legge le aggiunte ed integrazioni successive a quello che è il contenuto originario del testamento olografo, a patto ovviamente che tali modifiche siano scritte, datate e firmate di pugno dal testatore.
Ribadiamo che un testamento olografo, per poter avere valore legale, deve rispettare le (poche) prescrizioni di legge sopracitate. Pertanto – come già detto in precedenza – se manca l’autografia o la propria firma leggibile, esso è nullo, mentre se manca la data è annullabile. È altresì nullo e privo di valore legale quando, ad esempio, contiene disposizioni illecite, ovvero contrarie alle norme di legge, oppure quando il testatore non ha capacità di intendere e volere o quando i soggetti non sono individuati con precisione.
Come comportarsi dopo la morte del testatore?
Affinché il testamento olografo possa produrre tutti gli effetti per i quali è stato a suo tempo redatto, è necessario che sia consegnato al notaio dopo il decesso del testatore: tale pubblico ufficiale, infatti, sarà tenuto alla pubblicazione dell’atto con convocazione degli eredi e verbalizzazione in presenza di due testimoni. A seguito della pubblicazione, sarà possibile eseguire le disposizioni e le volontà del testatore. Nel diverso caso in cui sia stato il testatore a darlo ad una persona di fiducia, nel periodo in cui era ancora in vita, sarà quest’ultima a dover senza indugio presentare l’atto al notaio, per le formalità a quest’ultimo spettanti.
Concludendo, dovrebbero essere ormai chiari i pro e i contro di tale testamento olografo. Tra i primi menzioniamo la gratuità, la semplicità e praticità e la riservatezza; mentre tra i secondi la difficoltà di scrivere un atto avente valore legale se non si hanno alcune basilari nozioni di diritto, la necessità di scrivere in lingua italiana senza incappare in espressioni equivoche o di ambigua interpretazione e, soprattutto, il rischio di smarrimento, distruzione, falsificazione o sottrazione dell’atto che, come suddetto, può essere però azzerato depositando tempestivamente l’atto presso un notaio o una persona di fiducia.
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