C’è una legge che farà felici numerose famiglie con figli impegnati a frequentare le scuole superiori. Infatti, il d. lgs. n. 63 del 2017 prevede l’esonero dal versamento delle tasse scolastiche. Vediamo allora di seguito più nel dettaglio come funziona questa agevolazione e come riottenere il denaro che, erroneamente, è stato versato all’Erario. Facciamo chiarezza.
Se ti interessa sapere come la Costituzione tutela il diritto allo studio, clicca qui.
Tasse scolastiche: con quali modalità avviene il rimborso?
Il punto è il seguente: se un nucleo familiare presenta un valore Isee oggettivamente basso, gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado – o meglio i loro genitori – non sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche, mentre sono sempre esonerati dal pagamento dell‘imposta di bollo, trattandosi di esenzione valida per tutti. Quali sono le tasse scolastiche? Essenzialmente sono di quattro tipologie diverse:
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione;
- tassa di iscrizione;
- tassa di frequenza;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi.
È stata proprio l’Agenzia delle Entrate a fare luce sulla questione e a chiarire una volta per tutte la possibilità dell’esonero e della restituzione delle somme non dovute a titolo di tasse. Il rimborso potrà essere domandato agli uffici delle imposte locali, seguendo anche le istruzioni dalla stessa emanate con un provvedimento del 2014 (clicca qui per il testo completo).
Per poter avere indietro i soldi eventualmente versati, sarà necessario fare istanza apposita all’Agenzia delle Entrate, la quale stilerà delle liste di rimborso (di cui al punto 2 del provvedimento appena citato), in cui sarà possibile rintracciare tutti gli estremi degli aventi diritto alla restituzione del denaro.
Materialmente, il rimborso avverrà con le seguenti modalità:
- in contanti, con invito a comparire in uno degli sportelli di Poste italiane per il ritiro del denaro;
- con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia;
- tramite accredito sul proprio conto corrente postale o bancario, se reso noto dal beneficiario (via internet oppure recandosi in un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate).
L’esonero nel nuovo decreto MIUR: ecco quando scatta
In questo quadro, si colloca il decreto MIUR n. 390 del 2019, il quale ha fissato il limite di reddito rivalutato in base al tasso d’inflazione, da far valere per le ipotesi di esonero dalle tasse scolastiche per l’anno scolastico. Pertanto, è stato disposto che per i nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 20.000 euro, scatta l’esonero totale dalle tasse in oggetto. Ciò ovviamente con riferimento agli studenti del quarto o quinto anno della scuola secondaria di secondo grado, mentre per gli studenti dal primo al terzo anno di scuola superiore non sussiste alcun obbligo. Il beneficio fiscale dell’esonero è ottenibile su domanda dell’interessato, in cui indicare il valore dell’Isee collegato all’anno solare precedente all’anno nel corso del quale è domandato l’esonero.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre sottolineato che gli studenti provenienti da situazioni di particolare difficoltà – così come dispongono varie leggi vigenti – sono sempre esentati dal pagamento e hanno quindi sempre diritto al rimborso. Tra essi: orfani di guerra, ciechi, figli di caduti per causa di servizio o di lavoro e figli di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it